Il
D.L. Crescita, recante “Misure urgenti per la crescita economica”, approvato il 4 aprile 2019 dal Consiglio dei Ministri, tra le misure adottate, prevede anche, in ambito fiscale, una nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali. Tale disciplina stabilisce l’obbligo di comunicazione periodica al fisco, delle vendite di beni tramite piattaforma digitale.
Chi gestisce i mercati virtuali dovrà rendicontare ogni tre mesi per ciascun fornitore il numero totale dei beni venduti in Italia, con i relativi prezzi.
Vendite di beni tramite piattaforme digitali
All’articolo 12 del D.L. in commento, recante
“Vendite di beni tramite piattaforme digitali”, è stabilito che il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.
Il soggetto passivo sopra descritto – come dispone il comma 3 dell’articolo 12 - è considerato debitore d’imposta per le vendite per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati precedentemente elencati, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
La norma sopra riportata, è finalizzata a favorire la
compliance in materia di Iva sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, con modalità diverse rispetto a quelle previste dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla
Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Quest'ultima disposizione, anticipando in modo parziale il recepimento dell'articolo 2 della Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (che modifica la direttiva 2006/1 12/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni previsto per il 2021) attribuisce, ai fini IVA, alle piattaforme digitali che facilitano determinate vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale.
Considerando la necessità di dover procedere al completo recepimento della suddetta Direttiva, l’efficacia delle previsioni normative introdotte, che attribuiscono alle piattaforme digitali il ruolo di soggetti passivi d’imposta per le vendite a distanza che esse contribuiscono a facilitare,
è differita al 1° gennaio 2021.
La norma introdotta, così come esposta in precedenza, pone a carico di dette piattaforme, anche obblighi di natura informativa.
Come si afferma nella relazione tecnica al decreto, la norma in commento modifica, in sostanza, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d’imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, meno numerosi e fiscalmente più affidabili dei venditori terzi che si avvalgono delle piattaforme:
- sostituendo lo spostamento del debito d’imposta sulle piattaforme con la previsione dell’obbligo a carico delle piattaforme di trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza;
- estendendo la portata applicativa della disposizione a tutte le vendite a distanza di beni e non soltanto a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
Sempre nella relazione tecnica, sono presenti anche delle stime del MEF. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari:
- con riferimento alla vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2018 con riferimento al contrasto alle frodi IVA derivante dall'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, si stima che, a fronte di un gettito evaso su base annua di 86,1 milioni di euro, sia possibile recuperare il 16,67% del gettito evaso derivante da frodi IVA (14,4 milioni di euro su base annua);
- con riferimento alla vendita a distanza di altri beni (per un complessivo volume d'affari pari a 14, I miliardi di euro), ipotizzando un tasso di "evasione senza consenso" pari circa il 50% del tasso di economia sommersa stimato da Istat per il settore del commercio (pari al 23,7%), si stima che la base imponibile evasa sia pari a 1,7 miliardi di euro, cui corrisponde, all'aliquota ordinaria IVA del 22%, un gettito evaso su base annua pari a 367,6 milioni di euro. Sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento al D.L. n. 193/2016 con riferimento all'introduzione delle comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute (spesometro), si stima un recupero di gettito pari al 12% del gettito evaso (44,1 milioni di euro su base annua).
La proposta emendativa comporta, quindi, complessivamente, un recupero di gettito pari a 58,5 milioni di euro su base annua.
Per l'anno 2019, posto che il primo invio di dati deve essere nel mese di luglio 2019, si stima che il recupero di gettito sia ottenibile solo con riferimento alle operazioni relative al secondo, terzo e ultimo trimestre dell'anno. Conseguentemente, per l'anno 2019, si stima un recupero di gettito pari a 43,9 milioni di euro.
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