I proventi derivanti dall’attività di consulenza di una SICAF saranno assoggettati a tassazione in capo ai partecipanti al momento della loro distribuzione e sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAF. Inoltre, si rende applicabile la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella
Risposta n. 235/2019.
Il Caso
Nel caso di specie, la società che pone il quesito all’Amministrazione Finanziaria, costituita sotto forma di SICAF, è stata autorizzata da Banca d’Italia, sentita la Consob, all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, ai sensi dell’articolo 35-bis del TUF con autorizzazione espressa anche allo svolgimento di
attività di consulenza in quanto “
strumentale e connessa” all’attività propria della SICAF, di
“investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi”.
La SICAF è una società per azioni rientrante tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo chiuso. Oltre all’attività di gestione collettiva (attività istituzionale), la SICAF è stata autorizzata a svolgere un’attività di consulenza in materia finanziaria che si pone in rapporto di stretta strumentalità e/o connessione con l’attività principale.
Ciò posto, la SICAF chiede la corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 73, comma 5-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in tema di esenzione dei redditi prodotti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Nel caso di specie, si chiede di conoscere se tale regime di esenzione, fatto salvo quanto previsto per le ritenute alla fonte operate sui redditi di capitale, debba riguardare i redditi dalla stessa conseguiti inclusi quelli derivanti dallo svolgimento dell’attività di consulenza di natura accessoria, connessa e strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale.
Di contro, qualora non si dovessero ritenere esenti i redditi conseguiti dalla società nello svolgimento della propria attività, viene chiesto quale sia il regime fiscale da applicare ai proventi all’atto della loro distribuzione agli investitori.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir prevede che i redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, “sono esenti dalle imposte sui redditi”. In altri termini, in base alla normativa fiscale, gli OICR pur essendo soggetti passivi IRES sono esenti da tassazione sui redditi dagli stessi prodotti.
La tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione ad una SICAF avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione degli stessi. In capo al partecipante possono derivare sia redditi di capitale sia redditi diversi di natura finanziaria, nonché redditi di impresa qualora il partecipante sia un soggetto che eserciti attività di impresa commerciale.
Nel caso di specie, la società istante è stata costituita quale SICAF autorizzata da Banca d’Italia, sentita la Consob.
La SICAF si trova a svolgere attività di consulenza che hanno natura strumentale a quella principale di investimento e - spiega la società - che l’attività istituzionale non potrebbe essere svolta senza quella determinata consulenza.
Dopo che l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto documentazioni integrative al fine di capire meglio la fattispecie inerente l’attività di consulenza che svolge la SICAF, ha elaborato la seguente conclusione:
- Stante la qualificazione giuridica rivestita dall’istante che inequivocabilmente attribuisce alla stessa natura di OICR, si ritiene che, ai fini della tassazione delle imposte sui redditi, debba trovare applicazione la disciplina contenuta nell’articolo 73, comma 5-quinquies sopracitato.
Pertanto, si ritiene che i proventi derivanti dall’attività di consulenza non possano essere soggetti ad IRES nei confronti della SICAF. Tali proventi saranno assoggettati a tassazione in capo ai partecipanti al momento della loro distribuzione.
Si ricorda, infine, che sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAF si rende applicabile la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.