Durante l’ormai consuetudinario incontro con la stampa specializzata, in riferimento alle novità introdotte dal legislatore con la legge di Bilancio 2018, veicolata nella legge 205/2018, l’Agenzia delle Entrate, in merito alle spese di ristrutturazione,
ha chiarito che il credito di imposta sulle semplici ristrutturazioni non è cedibile.
La novità sulle spese di ristrutturazione dalla legge di Bilancio 2018 - L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 dell’27 dicembre 2017) ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2019 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare
La cessione del credito - Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, per i quali si ha diritto alle detrazioni più elevate del 70 e del 75%, i beneficiari, diversi dai soggetti incapienti, possono scegliere di cedere il credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per i soggetti incapienti, il credito d’imposta cedibile corrisponde:
- alla detrazione del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- alla detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
- alla detrazione del 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015).
Tutti gli altri soggetti, diversi dagli incapienti, possono invece cedere solo il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni indicate nei punti 1 e 2 (detrazione del 70 e del 75%).
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.
Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Si ricorda che, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
La legge di bilancio 2018 ha previsto la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (modifica al comma 2-sexies dell’articolo 14). Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione (modifica al comma 2-ter dell’articolo 14), rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari, essendo venuto meno il precedente divieto ad opera dell’articolo 4-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - Con riferimento all’incontro con la stampa avvenuto il 1 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune interessanti risposte ai quesiti dei contribuenti. Alla domanda relativa al fatto se una persona fisica può cedere oggi ad altra persona fisica un credito per ristrutturazione edilizia sorto in anni precedenti per le rate che residuano, indicando nello specifico che si tratta di parenti, uno dei quali risulta incapiente, i tecnici delle Entrate hanno affermato che la cessione del credito d’imposta sulle semplici ristrutturazioni edilizie non è possibile.
Dal 2018, ci sono quattro norme, modulate in modo variabile a seconda del tipo di detrazione che può essere ceduta (solo su parti comuni o anche su singole unità) e dei soggetti che possono effettuare la cessione (solo incapienti o tutti i beneficiari): tali situazioni riguardano, tuttavia, le detrazioni Irpef e Ires per il risparmio energetico (ecobonus) e per la messa in sicurezza antisismica, compresa la detrazione per l’acquisto di unità immobiliari sulle quali, dopo la demolizione e la ricostruzione dell’intero edifico, l’impresa ha effettuato interventi antisismici.