Quando l’Amministrazione finanziaria si avvale della notificazione con procedura “semplificata” e la cartella di pagamento viene presa in consegna dal portiere dello stabile dove risiede il destinatario, l’agente postale non deve inviare a quest’ultimo la raccomandata informativa, poiché non si applicano le disposizioni di cui all'art. 139 cod. proc. civ. e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritta dal portiere.
È quanto emerge dall’
ordinanza n. 28872/2018 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.
Il giudizio è scaturito dall’impugnazione di alcune cartelle di pagamento emesse a seguito di
controllo formale delle dichiarazioni presentate dal contribuente.
Le cartelle in questione - recanti l'iscrizione a ruolo di crediti tributari per IVA, IRAP e IRPEF per più periodi d'imposta - sono state notificate dall’Agente della riscossione
direttamente a mezzo posta, ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
1,
con consegna a mani del portiere, e sono state dichiarate valide dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in disaccordo con il contribuente che ha eccepito il difetto di regolare notifica e la conseguente prescrizione del credito erariale,
in ragione della mancanza di prova circa l’invio della cosiddetta CAN (comunicazione di avvenuta notifica) prevista dall’art. 139 cod. proc. civ.
- La per ultimo citata, per quanto qui interessa, prevede: «In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata».
Nel giudizio di legittimità, dunque, il contribuente ha sostenuto la
violazione e falsa applicazione dell'art. 139 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis)2, del D.P.R. n. 600 del 1973, per avere la C.T.R. escluso la necessità dell'invio al destinatario della raccomandata informativa di avvenuta notifica, nonostante la consegna al portiere della raccomandata postale contenente le cartelle di pagamento impugnate.
Ebbene, per la Suprema Corte il ricorso non può essere accolto perché con riferimento al caso concreto, in cui la Commissione regionale ha accertato che le cartelle di pagamento erano state notificate per
posta ordinaria e correttamente consegnate al soggetto dichiaratosi "portiere",
non sussisteva alcun obbligo per l'agente postale di osservare le disposizioni di cui all'art. 139 cod. proc. civ. in quanto:
-
«Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n 890 del 1992 - cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente, dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16)» (cfr. Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).
Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973.
Pertanto, nel caso di specie, il ricorso è stato rigettato con condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Suprema Corte ha dato atto in sentenza della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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1Art. 26 (Notificazione della cartella di pagamento)
«La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
2Art. 60 (Notificazioni)
«b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».