25 gennaio 2018

Notifica con PEC. Estensione .p7m o cartella nulla

Autore: PAOLA MAURO
La notifica tramite PEC della cartella di pagamento non è valida, se il file allegato è in estensione “.pdf” anziché “.p7m”. È quanto ha affermato la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 9464/11/17.

Nel caso di specie è stata annullata una cartella di pagamento per tributi erariali di cui la contribuente ha avuto conoscenza soltanto tramite l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta da Equitalia. A fronte di ciò, ha eccepito l’inesistenza e/o la nullità della notifica dell’atto di riscossione trovando, al riguardo, positivo riscontro da parte del giudice di primo grado.

La C.T.P. di Napoli ha ritenuto che la convenuta Equitalia non avesse documentato l’avvenuta notifica a mezzo PEC della cartella impugnata, dal momento che la stessa non veniva né prodotta in giudizio né veniva attestata in alcun atto la conformità del documento trasmesso telematicamente alla cartella oggetto d'impugnazione.

Secondo la C.T.P. di Napoli, pertanto, “in assenza di allegazione dell'atto oggetto della notifica telematica, di certificazione di autenticità e conformità dello stesso alla cartella esattoriale richiamata in oggetto” l’Agente della riscossione non ha adeguatamente provato il contenuto del messaggio e comunque la sua riferibilità alla cartella impugnata.

Ebbene, con la sentenza n. 9464/11/17 la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria perché, “come correttamente osservato dai giudici di primo grado, l'agente per la riscossione non ha fornito prova della conformità del documento inoltrato mediante posta elettronica certificata (PEC).”

La Commissione d’appello osserva che il file in .pdf costituisce una mera copia informatica (digitale) dell'atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all'originale. Peraltro nella vicenda in esame l’Agente per la riscossione non ha prodotto nemmeno in giudizio una copia del documento inoltrato via PEC “di tal che resta oggettivamente incerto il contenuto dell'atto notificato. In realtà, la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi estensione .p7m: solo in tal caso ci si trova di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza.”

La C.T.R., infine, afferma che il ravvisato difetto di notifica non può ritenersi sanato, come prospetta l’appellante, dalla successiva conoscenza del contenuto dell'atto mediante estratto di ruolo, permanendo l’interesse del contribuente all’annullamento della cartella, “atto foriero di effetti pregiudizievoli quale ad esempio l'interruzione di termini prescrizionali e decadenziali.”

L’appello dell’Amministrazione, in conclusione, è stato rigettato e, attesa la complessità e la novità della questione trattata, la C.T.R. ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali.

Sul tema della notifica della cartella di pagamento mediante posta elettronica certifica si vedano anche: Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sez. Staccata di Latina, sentenza n. 2904/18/17; Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sentenze n. 21096/07/16 e n. 992/01/16; Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sentenza n. 4124/02/17, nonché Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 204/01/17.
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