25 maggio 2018

Notifica. La irreperibilità assoluta va dimostrata

Autore: Paola Mauro
Se l’Ufficio notificante non dimostra l’irreperibilità assoluta del destinatario della cartella di pagamento, essa deve considerarsi “relativa” e ciò comporta che la notifica può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, deve risultare il ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. È quanto emerge dalla Sentenza n. 1240/06/18 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

I contribuenti – una coppia di coniugi - hanno presentato ricorso nei confronti di Equitalia e dell'Agenzia delle Entrate, chiedendo la declaratoria di nullità delle intimazioni di pagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento, quali atti presupposti.

In primo grado il ricorso è stato respinto, mentre i giudici regionali hanno annullato le intimazioni, in quanto, a loro giudizio, non precedute dalla rituale notifica delle pregresse cartelle di pagamento, non avendo l'Ufficio fornito la dimostrazione della irreperibilità assoluta dei contribuenti.

Come da documenti prodotti, i contribuenti avevano da sempre risieduto, senza variazioni, nel medesimo luogo. Pertanto, in assenza di prova della irreperibilità assoluta, la CTR ha evidenziato che la validità della notifica presupponeva l’osservanza - nella specie, mancante - di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 cod. proc. civ.1, in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma e dell'art. 60, comma 1, del d.P.R. 600/1973.

La CTR della Lombardia, nella sentenza in esame, precisamente rileva che «l'Ufficio non ha dimostrato se l'irreperibilità della parte contribuente fosse assoluta; in assenza di qualsiasi prova, si ritiene che la stessa irreperibilità del destinatario fosse relativa, tenuto conto del fatto che la parte contribuente risiedeva da decenni ininterrottamente nella stessa casa, come da certificato storico di residenza, senza che fosse intervenuta, né provata dall'Ufficio alcuna variazione in proposito (Cass., Sez. Civ., Sent. n. 8433/2017). In tema di notifica della cartella di pagamento, atto presupposto ed, ancora prima, dell'avviso di rettifica ex art. 36 ter, summenzionato, atto pure presupposto, nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento della notificazione, è necessario che vengano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa, vigente ai tempi dei fatti di causa (tempus regit actum). Nella fattispecie, all'esito della nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), d.P.R. 602/1973, va applicato il disposto ex art. 140, c.p.c., in virtù del combinato disposto ex art. 26, ultimo comma e dell'art. 60, comma 1, d.P.R. 600/1973, per cui è necessario, ai fini del perfezionamento summenzionato, che siano effettuati tutti gli adempimenti, incluso l'inoltro al destinatari e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito d'atto presso la Casa Comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione o, comunque, che siano decorsi 10 giorni dalla spedizione di detta lettera informativa; detto assunto è stato stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 8433/2017. Inoltre va evidenziato che non è sufficiente la mera spedizione della raccomandata, ma è necessaria anche la prova della ricezione della predetta raccomandata informativa del deposito dell'atto (nella fattispecie della cartella di pagamento) presso la Casa Comunale, con affissione della comunicazione alla porta d'abitazione, in caso di assenza momentanea (relativa) del destinatario. Diversamente la notifica della cartella di pagamento, ex art. 140, c.p.c., è inesistente, in quanto effettuata con modalità non conformi alla normativa testé citata. Quanto esposto è ciò che è avvenuto nel caso di specie, per cui mancando la prova, a carico dell'Ufficio, della notifica degli atti presupposti (prodromici) rispetto ai successivi atti, tra cui vi è l'avviso d'intimazione impugnato nel presente contenzioso, l'appello della parte contribuente va accolto e l'appello incidentale dell'Ufficio va respinto».

La CTR meneghina ha compensato le spese processuali.


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1C.p.c., Art. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia): «Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento».
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