24 novembre 2018

Notifica: rimessione in termini dopo l’intervento della Consulta

Autore: Francesco Rubera
La notifica della cartella con raccomandata A/R, è assistita dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico, non necessita di ulteriore raccomandata informativa in assenza del destinatario. Il contribuente che dimostri l’impossibilità di conoscere l’atto, per cause di forza maggiore, può fare istanza di rimessione in termini.

L’insegnamento si trae da Cass. Ord. n. 26580 del 22.10.18 che richiama la Sentenza n. 175 del 23/07/18 della Consulta ove è chiarito il limite tra presunzione legale e conoscenza effettiva. Equitalia lamentava l’errore di diritto della Ctr: la consegna della raccomandata a/r a mani di familiare non richiede l’invio della raccomandata informativa prevista dall’art.139 c.p.c. La raccomandata a/r (ex art 26 dpr 602/73) è assistita di efficacia probatoria (ex art 2700 cc) e non si applica l’art 8 L.890/82, che richiede l’ulteriore raccomandata informativa. Tale notifica è regolata dal DPR n. 655/82 (regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni) e dal DM del 9/4/2001.

Secondo l’art 1335 cc: le comunicazioni si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di “essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”. Secondo l’art. 26 del D.P.R. 602/73: “[…] la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile, l’ufficio o l’azienda”.

Si tratta di disciplina speciale rispetto alle disposizioni del c.p.c. in materia di notifica postale per deroga espressa che salva il disposto dell’art. 26 DPR 602/73, disponendo che la notificazione è valida anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. L’avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico, la data contenuta attesta il ricevimento. Secondo la Consulta (Sent. 175/2018), questa limitazione di tutela in forza delle ridotte garanzie di conoscibilità dell’atto (racc. busta bianca), rispetto alla doppia raccomandata prevista dalla notifica ex art.149 c.p.c. (busta verde) va risolta nel senso che: “la mancanza di conoscenza effettiva per causa non imputabile al contribuente determina la rimessione in termini per impugnare la cartella ex art 153 c.p.c.” e non la nullità della cartella.

Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza per carenza di istanza di rimessione in termini. Sotto altra angolazione, infatti, l’indirizzo tracciato dalla Corte Costituzionale, poteva già trarsi dalle pronunce della Cassazione in materia di sanatoria per il raggiungimento dello scopo.

La Suprema Corte, infatti, era giunta alla conclusione che la notifica è condizione di efficacia, ma non rappresenta condizione di validità dell’atto tributario irregolarmente notificato e con Sentenza n. 1370/2012, riprendendo un ragionamento ben articolato in Sent. 4760/2009, aveva statuito il principio secondo il quale: “il vizio che attiene esclusivamente alla notifica dell’atto, ancorché riconosciuto dal giudice, non è in grado di riverberarsi sulla validità intrinseca del provvedimento stesso di cui, pertanto, potrà essere disposta una nuova notificazione, senza che tale rinnovazione possa considerarsi una violazione del decisum giurisdizionale”.

In altri termini, la nullità della notificazione è condizione di inefficacia dell’atto tributario, ma non è condizione di invalidità, attesa la sua natura strumentale. Essa rappresenta l’atto (strumento) diretto a portare nella legale conoscenza del destinatario il provvedimento sostanziale. Secondo un ulteriore recente indirizzo (Cass. Civ. sez. V, 24 aprile 2015, n.8374) in materia di atti di imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica inesistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità, non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere dell’Amministrazione finanziaria o, ancora in tal senso, la Suprema Corte (Cass. Civ. sez. V, 15 gennaio 2014, n.654), ha statuito la seguente massima: ”la notificazione è una mera condizione di efficacia e non è un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosiché, il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo”. Quindi, se ciò è vero in tema di nullità e di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, a fortiori, allorquando la conoscenza effettiva non si realizza ed il procedimento notificatorio è valido, ma inefficace per carenza di garanzie che limitano la presunzione legale di conoscenza, che nell’ipotesi in specie si estrinsecano nel mancato invio della seconda raccomandata informativa, non si potrà giungere, attraverso la dimostrazione dell’incolpevole vizio di conoscibilità dell’atto, all’annullamento della notificazione, ma semplicemente alla rimessione in termini del destinatario al quale non sia imputabile una responsabilità in merito all’inconsapevole ricezione del plico raccomandato, atteso che, per i citati principi applicati nel differente caso della sanatoria dei vizi di notifica, la notifica è condizione di efficacia, non di validità dell’atto sostanziale.

Peraltro, la Corte Costituzionale con Sentenza n.175/2018 nell’aver dichiarato l’infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità della norma dell’art.26 del D.P.R. 602/73, nella parte in cui non è previsto l’invio della seconda raccomandata, ha confermato con sentenza interpretativa il principio della tutela dell’effettiva conoscibilità dell’atto a garanzia del diritto di difesa del destinatario, che potrà essere assicurato con l’istituto della rimessione in termini, confermando il carattere meramente strumentale del procedimento di notifica, rispetto all’atto sostanziale, al fine di rendere efficace la costituzione del rapporto tributario.
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