Gli operatori del gioco pubblico, a partire dal 2020, sono obbligati ad iscriversi al nuovo Registro Unico, secondo le disposizioni dell’articolo 27 del
D.L. n. 124/2019.
Tale registro, è istituito con l’obiettivo di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico.
I soggetti obbligati all’iscrizione al Registro Unico, elencati dal comma 3 del citato articolo sono:
a. i proprietari, produttori e possessori, ovvero detentori a qualsiasi titolo, di apparecchi e terminali da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito, quali, Amusement with prizes (AWP o new slot) e videolottery (VLT), di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) e b) del Regio Decreto n. 773/1931;
b. i concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e dei terminali da intrattenimento che siano, altresì, proprietari di AWP e VLT;
c. i produttori, proprietari e possessori, ovvero detentori a qualsiasi titolo, di apparecchi meccanici ed elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili con l'introduzione di monete metalliche, che distribuiscono o non distribuiscono premi, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a), c), c-bis), e c-ter) del menzionato Regio Decreto;
d. i concessionari del gioco del bingo, di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, nonché i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e del gioco a distanza;
e. i titolari di punti vendita:
- dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi;
- per la raccolta di scommesse regolarizzati da specifici atti normativi;
- delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
- di ricarica dei conti di gioco a distanza.
f. i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati, le società di corse che gestiscono gli ippodromi e gli allibratori.
g. ogni altro soggetto, non appartenente alle summenzionate categorie, che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con gli operatori sopra elencati, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Modalità di iscrizione e controlli delle Dogane - L’iscrizione al Registro Unico, da rinnovare annualmente, costituisce il titolo abilitativo all’esercizio delle attività legate al gioco pubblico, ed è obbligatoria anche per gli operatori che già esercitano la summenzionata attività.
In sede di richiesta di iscrizione da parte dell’operatore, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verifica il possesso da parte dei richiedenti:
- delle licenze di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931), riguardanti, rispettivamente, l’esercizio di attività alberghiere e di ristoro e di scommesse;
- le autorizzazioni e le concessioni necessarie ai sensi delle specifiche normative del settore;
- la certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente.
Ulteriore elemento di verifica da parte dell’Agenzia è l’avvenuto versamento, da parte degli operatori, delle somme che gli stessi devono corrispondere in relazione alla categoria di appartenenza. In particolare, è disposto il pagamento di una somma annua pari a:
- 200,00 euro per i soggetti possessori o detentori a qualsiasi titolo di cui alle lettere sub a), sub c), e i titolari di punti vendita precedentemente elencati;
- 500,00 euro per i proprietari di cui alla lettera sub a), sub c), e gli allibratori;
- 2.500,00 euro per i produttori di cui alle lettere sub a), sub c), e delle piattaforme dei giochi a distanza e per eventi simulati;
- 3.000 euro per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati e le società di corse che gestiscono gli ippodromi;
- 10.000,00 euro per i soggetti di cui alla lettera sub b), i concessionari del bingo, dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e del gioco a distanza.
Nel caso in cui i soggetti obbligati operino in più ambiti di gioco, sono tenuti al versamento di una sola somma d’iscrizione. Pertanto, qualora l’Operatore “X”, sia concessionario del gioco e contemporaneamente anche titolare di un punto vendita, è tenuto al versamento dell’ammontare più alto tra quelli previsti per le due categorie in oggetto.
Si precisa, inoltre, che, nell’ipotesi di omesso versamento, l’operatore può regolarizzare la sua posizione, prima che la violazione sia accertata, con il versamento di un importo pari alla somma dovuta, maggiorata di un ammontare pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Con l’istituzione del Registro Unico viene, quindi, abolito l’attuale registro pubblico per gli operatori del settore degli apparecchi, c.d. Albo R.I.E.S.
Violazioni e sanzioni - L'esercizio di una qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco, in assenza di iscrizione al Registro Unico, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro e l'impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. Per i concessionari del gioco pubblico, viene, altresì, imposto il divieto, di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. Qualora tale divieto venga violato, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000,00 euro e il rapporto contrattuale è risolto di diritto.
Infine, viene disposta la revoca della concessione nel caso in cui, la medesima violazione, sia reiterata per tre volte nell’arco di un biennio.