La
Risposta n. 237, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito a formazione e orientamento professionale, resi con il sostegno finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia e il relativo trattamento ai fini IVA.
In particolare viene precisato che le prestazioni formative, rese dalla Cooperativa sociale nei confronti degli allievi, si considerano operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA
per carenza del presupposto oggettivo ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. 633 del 1972.
Il caso
Il Centro Formazione Professionale Alfa – Società Cooperativa Sociale (di seguito, “Istante”) dichiara di essere una Società Cooperativa sociale, costituita ai sensi della legge n. 381 del 1991, formalmente accreditata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'attuazione di quanto previsto e richiesto nel settore della formazione e orientamento professionale dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 21 luglio 2017, n. 27.
Le prestazioni didattico-formative erogate ai minori nell'ambito dell'attività di “IeFP” sono rese gratuitamente, così previsto dall’art. 2, comma 3, della L.R. F.V.G. 21 luglio 2017 n. 27, su incarico della “Regione” che le sostiene finanziariamente anche a valere sul Fondo Sociale Europeo.
Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di avviare nuove professionalità al mondo del lavoro e accrescere le competenze di chi già lavora.
La società chiede se le prestazioni di servizi erogate gratuitamente dalla medesima Cooperativa istante nell'ambito dell'attività di “IeFP”, quale partecipante all'A.T.I., su incarico della Regione, a favore degli allievi minori ("a valle", ai beneficiari finali), siano escluse da IVA.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso in esame, viene specificato che
non si instaura alcun rapporto contrattuale-sinallagmatico tra l’istante e gli allievi, in quanto la Cooperativa sociale riceve l'incarico di erogare l’attività di formazione da parte della “Regione” (soggetto committente e finanziatore) che intrattiene il rapporto con gli allievi.
Gli allievi, dunque, non sono tenuti ad alcuna controprestazione nei confronti della Cooperativa sociale istante non corrispondendo a quest’ultima alcuna somma per la partecipazione ai corsi.
Restano fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell'impresa.
Pertanto, l’Amministrazione Finanziaria stabilisce che in
assenza di presupposto oggettivo, ai fini del trattamento Iva si avranno operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. 633 del 1972, per servizi di formazione professionale rese gratuitamente.
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