26 aprile 2019

Opposizione a cartella INAIL in tempi “brevi”

Autore: Paola Mauro
Il datore di lavoro ha venti giorni di tempo e non quaranta per impugnare la cartella di pagamento per contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali iscritti a ruolo, ove intenda far valere irregolarità formali dell’atto, anche sotto il profilo della carenza di motivazione.
È quanto emerge dalla lettura di una breve ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. L, n. 10340/2019 - dep. 12/04/2019).

Il caso
Una società di persone ha ricevuto la notifica di una cartella di pagamento riguardante premi omessi e sanzioni derivanti da riclassificazione dell'attività d'impresa in voci di tariffa più onerose.
La società ha proposto ricorso nei confronti dell’INAIL, che nei primi due gradi di giudizio ha ottenuto un verdetto a sé favorevole.
Stante quanto sopra, l’opponente ha sottoposto il caso alla Suprema Corte, ma senza miglior fortuna.

Il termine corretto
In particolare, il Giudice di secondo grado ha ritenuto il motivo d'appello, teso alla declaratoria di nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione, assorbito dall’inquadramento della fattispecie concreta all'interno della previsione dell'art. 29 (1) del D.lgs. n. 46 del 1999. In ragione di ciò, infatti, l’impugnazione è risultata tardiva poiché proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'articolo 617 (2) del codice di procedura civile.
Ebbene contro la decisione della Corte di merito la società ha presentato ricorso in Cassazione, eccependo la violazione di legge in relazione al termine per impugnare, poiché erroneamente individuato in quello indicato nell'art. 617 c.p.c. anziché in quello previsto dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46 del 1999.

Gli Ermellini non hanno condiviso la tesi del ricorrente.
I Massimi giudici, in particolare, scrivono: «il motivo va rigettato in base al principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte e puntualmente applicato dal giudice del merito, secondo il quale, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella - anche sotto il profilo della carenza di motivazione -, cartella che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata); ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui al D.M. 28 giugno 1999, art. 1, comma 2, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cassazione civile sez. lav. n. 15116 del 2015; n. 27824 del 2009; n. 25757 del 2008; n. 18691 del 2008; n. 21863 del 2004); […]».

La Suprema Corte, in conclusione, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

____________________________________________
1Decreto legislativo 26/02/1999 n. 46 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.
Art. 29 (Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie)
«1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. […]».

2C.P.C. Art. 617 (Forma dell'opposizione)
«Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti».
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy