Dalla
Risposta n° 256/2019 si evince che gli acquisti di beni e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali di un organismo internazionale godono dell’esenzione IVA.
Quesito
L’istante (Alfa) è un ente pubblico di ricerca ad ordinamento speciale che nel 2015 ha sottoscritto un accordo, per la realizzazione del modulo di ottica adattiva, con l’organizzazione Beta che rientra nelle organizzazioni internazionali. Con il predetto accordo, Alfa si impegna a costruire e Beta ne garantisce la copertura dei costi.
L’istante chiede di conoscere se agli acquisti di beni e servizi sostenuti per la realizzazione del citato modulo si applichi il regime di non imponibilità IVA previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera f), del
d.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), per
“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede”.
Parere dell’Agenzia
L’articolo 72, comma 1, lett. f) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede un regime di non imponibilità per
“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede”.
Tale norma trova la sua matrice nell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva 2006/112/CE, ai sensi della quale gli Stati membri esentano “
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede”.
L’articolo 72, comma 1, lettera f) del Decreto IVA estende la non imponibilità sull’IVA anche ai membri della medesima organizzazione internazionale.
Pertanto, gli acquisti di beni e servizi strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali di BETA, se effettuati da BETA o dall’Italia (in qualità di suo membro), godono del regime di non imponibilità ai fini IVA previsto dal citato articolo 72, comma 1, lett. f).