Pochi giorni al prossimo 1° marzo, ossia data cui entreranno in vigore le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) in materia di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Nello specifico, l’articolo 1, commi da 986 a 989, della Legge sopra citata, prevede infatti che, a decorrere dal 1° marzo 2018, si ridurrà la soglia (da diecimila a cinquemila euro) oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, dovranno verificare anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
La disciplina originaria – Le norme sopra citate previste nella Legge di Bilancio 2018, vanno a modificare ciò che prevede l’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, recante “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal D.L. dell’8 aprile 2013 n. 35, articolo 9, il quale dispone, al comma 1, che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto».
Inoltre, il comma 2-bis del citato articolo 48-bis, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'importo di cui sopra, può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 – Tra le modifiche previste nella Legge n. 205/2017, figura, come anticipato in precedenza, la variazione della soglia dell’importo entro cui le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Tale soglia, infatti, come affermato in fase introduttiva, è stata ridotta da diecimila euro a cinquemila euro. Sono state anche apportate ulteriori modifiche al regolamento di cui al Decreto del 18 gennaio 2008, n. 40, in quanto, dov’è prevista la soglia di diecimila euro, è stata anche qui ridotta a cinquemila euro.
Rilevante è, inoltre, la modifica apportata all’articolo 3, comma 4, del menzionato decreto, in quanto si è aumentato da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest’ultimo (lettera b)).
Le nuove norme in esame, si ribadisce, si applicano a partire dal 1° marzo 2018.
Rimane altresì fermo, così come disposto al comma 989 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017, il potere regolamentare previsto dall’articolo 48-bis, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale demanda ad un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze le modalità di attuazione dell’articolo medesimo che ha subito tali modifiche.
La procedura – Le P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, dovranno verificare anche in via telematica, attraverso una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se il beneficiario del pagamento risulti moroso relativamente ad una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo oggetto della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2018 (cinquemila euro).
L’agente della riscossione dovrà, nei cinque giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta suddetta, eseguire le verifiche di rito.
Si potrà poi procedere al pagamento, qualora l’agente della riscossione comunicherà che il privato non risulti inadempiente oppure se, entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione, non sia stata fornita alcuna risposta.
Qualora, invece, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ravvisi delle inadempienze, dovrà comunicare alla P.A. interessata, l’ammontare del debito e l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme. In tal caso, la P.A., sospenderà il pagamento delle somme fino a concorrenza dell’ammontare del debito indicato dall’agente della riscossione, e per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione.
Decorsi i sessanta (e non più trenta) giorni, se l’agente della riscossione non notifica l’ordine di pagamento, la P.A. può provvedere al versamento della somma dovuta al creditore.
Nel caso in cui, viceversa, il contribuente, abbia un debito già dilazionato con l’Agente della riscossione e un piano di rientro in corso, il debitore, è considerato in regola con i pagamenti e non subisce alcuna conseguenza dall’attivazione della procedura in commento.
In caso, invece, di debiti inferiori al credito vantato verso la P.A., il blocco del pagamento non opera per l’eccedenza del credito.