4 gennaio 2018

Pagamenti a cavallo d'anno, pericolo incrocio certificazioni

Autore: SANDRA PENNACINI
Pagare un professionista a fine anno può essere foriero di una serie di complicazioni non indifferenti, e originare discrepanze in caso di controllo formale a carico del professionista stesso.

Secondo le norme che regolano, infatti, il versamento delle ritenute d'acconto, per quanto riguarda il committente il momento del pagamento coincide con quello in cui la somma di denaro esce dalla disponibilità del committente stesso, per andare a favore del professionista beneficiario.

Ora, nel caso di pagamento effettuato in contanti, la data di incasso e di pagamento non potranno che coincidere. Uguale considerazione va fatta nel caso di pagamento effettuato in moneta elettronica, posto che dovrà considerarsi quale momento di pagamento/incasso quello in cui la carta di credito (o di debito, o prepagato, o bancomat) viene “strisciata”. In quel momento, infatti, il committente impartisce ordine di pagamento a favore del beneficiario, e a nulla rileva il momento in cui il beneficiario stesso riceverà l'accredito effettivo in conto corrente, che avrà comunque valuta al giorno in cui la carta è stata utilizzata.

Nel caso di assegno, nuovamente, laddove la contabilizzazione venga effettuata correttamente, nuovamente non dovrebbero sorgere contestazioni. L'assegno, che, ricordiamo, deve sempre essere datato all'atto dell'emissione, costituisce la comprova della data in cui il pagamento è stato effettuato, e a nulla rileva la data, eventualmente successiva, nella quale il titolo viene versato in banca da parte del beneficiario.

In tutti i casi sovra descritti, pertanto, nessun problema di coincidenza temporale tra il momento in cui il fornitore risulta aver effettuato il pagamento (con conseguente versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo, e tutti gli ulteriori adempimenti, in primis la Certificazione Unica), e il momento in cui il percipiente deve considerare l'incasso come effettuato e quindi rilevante ai fini reddituali ed ai fini dello scomputo della ritenuta.

Diversamente nel caso in cui il pagamento avvenga con bonifico, disposto proprio negli ultimi giorni dell'anno. Il bonifico, per quanto riguarda il soggetto pagatore, si considera effettuato nel momento in cui viene ordinato, mentre per quanto riguarda il soggetto che incassa rileva nel momento in cui il beneficiario viene posto nella disponibilità delle somme (che potrebbe essere successiva alla data di disposizione, soprattutto a causa dell'effetto festività).

In tali circostanze, potrebbe accadere che il soggetto pagatore consideri la parcella come pagata nel mese di dicembre 2017, andando pertanto ad inserirla nella Certificazione Unica relativa a tale anno, mentre il soggetto beneficiario consideri la medesima parcella come incassata nell'anno successivo.

Si tratta di una situazione limite, che sarebbe bene evitare a monte, invitando i clienti ad effettuare il pagamento non proprio a ridosso degli ultimi giorni dell'anno. Tuttavia, è bene precisare che si tratta anche di una circostanza nota e riconosciuta dall'Amministrazione Finanziaria.

Concretamente, in caso di controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. 600/73, il professionista, invitato ad esibire le Certificazioni Uniche, si troverebbe nelle condizioni di presentare delle CU che riportano redditi (e relative ritenute) in misura superiore a quanto dallo stesso, legittimamente, dichiarato.

In questi casi, è opportuno, in fase di presentazione della documentazione, presentare una documentazione il più possibile completa al fine di motivare lo scostamento, evitando così di incorrere nell'emissione di un avviso bonario.

Si ricorda, a tal fine, che la documentazione può essere presentata anche telematicamente, avvalendosi del canale di trasmissione CIVIS.
Nello specifico, potrebbe essere utile corredare la Certificazione Unica con l'ordine di bonifico e la documentazione bancaria del beneficiario, per dimostrare che l'imputazione a reddito nell'anno successivo è corretta.

Per completezza ricordiamo che, a seguito delle modifiche accolte nella Legge di Bilancio 2018, il termine per la trasmissione del modello 770 è stato posticipato al 31 ottobre, e in pari data dovranno essere trasmesse telematicamente le certificazioni uniche relative a quei redditi che non possono essere oggetto di dichiarazione precompilata, come, ad esempio, quelle relative a lavoro autonomo esercitato in via professionale.

Altresì al 31 ottobre scadrà la presentazione del modello Redditi, pertanto, almeno teoricamente, ci sarà tempo per effettuare i dovuti incroci e le quadrature tra le Certificazioni Uniche ed i redditi e le ritenute esposte da parte dei professionisti. Tuttavia, vi è da considerare che le ritenute subite, così come i redditi che debbono essere considerati come incassati nell'anno cui si riferisce la dichiarazione, vanno necessariamente ad influenzare la liquidazione delle imposte dovute, il cui termine di versamento scade decisamente prima del termine di trasmissione telematica, pertanto tale controllo si potrà effettuare, più probabilmente, a termine di versamento decorso.
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