Per ciò che concerne il
Patent Box (articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge n. 190/2014), ai fini della determinazione del reddito agevolabile, al calcolo di tale reddito, proveniente dalla concessione in uso di un
software, concorrono tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo.
È quanto emerge dalla
Risposta n. 76 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 18 marzo 2019.
Il quesito
La S.n.c. Alfa (istante) svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo del
software e ne ha sviluppato uno completamente
in house, dandolo in licenza d’uso a soggetti terzi attraverso un modello di
licensing: la proprietà del
software è della stessa società e gli utenti, a fronte del pagamento di un corrispettivo, ricevono il semplice diritto d’uso.
L’attività di continuo e costante sviluppo del software è protocollata ed è svolta parzialmente da due dipendenti della società, ma principalmente dai soci della stessa. Ciò comporta che, a fronte del lavoro di sviluppo effettuato dai soci, non ci sono costi in contabilità e, quindi, costi fiscalmente riconosciuti.
La società istante chiarisce, inoltre, alcuni aspetti:
- il software ha tutte le caratteristiche per essere considerato bene immateriale identificabile;
- il nexus ratio è pari a 1 in quanto il contribuente sviluppa il programma completamente all’interno, senza acquistare licenze all’esterno e non fa parte di un gruppo. Non ha società che direttamente o indirettamente lo controllano, né tantomeno controlla direttamente o indirettamente altre società.
In considerazione di tutto ciò, la società istante chiede se,
ai fini del calcolo del reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del software, il fatto che la maggior parte dello sviluppo è effettuato dai propri soci e che per questo lavoro non ci sono costi fiscalmente riconosciuti costituisce causa ostativa all’applicazione dell’agevolazione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Si premette che, il
Patent Box è un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (tra gli altri,
software protetto da
copyright, brevetti industriali, disegni e modelli) introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi 37-45, Legge n. 190/2014).
Il Fisco ricorda che la Circolare 7 aprile 2016, n. 11/E, al paragrafo 6.4, ha chiarito che
concorrono alla formazione del reddito agevolabile i costi, diretti e indiretti, connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale agevolabile nella misura in cui gli stessi sono fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR. Di conseguenza, identificati i costi, diretti e indiretti, riferiti al bene, occorre valutarne la rilevanza fiscale (ad esempio inerenza e quantificazione) in base alle ordinarie disposizioni del TUIR.
Secondo l’Agenzia,
per effettuare tale valutazione, occorre imputare detti costi al conto economico dell’esercizio di competenza (salvo le eccezioni previste dall’articolo 109, comma 4, del TUIR).
In virtù di tutto quanto esposto, riferendosi al caso di specie, le Entrate ritengono che
“al calcolo del reddito agevolabile, debbano concorrere tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti dalla società connessi ai componenti positivi derivanti dall’utilizzo indiretto del programma, ivi compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo che i soci dovranno fatturare alla società e far concorrere alla determinazione del loro reddito complessivo”.
.