31 luglio 2018

Patent Box: la clausola grandfathering

Autore: Paola Sabatino
Il Patent Box, è un regime opzionale di tassazione agevolata, introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi di impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

Con il decreto di natura non regolamentare del 30 luglio 2015 predisposto dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state adottate le disposizioni attuative del regime di Patent box.

In seguito, il Decreto Legge 50/2017, ha introdotto alcune novità in merito, escludendo i marchi di impresa dal perimetro operativo dell’agevolazione a partire dal 2017, lasciando, però, un periodo transitorio per le regole precedenti. Successivamente, in coerenza con l’articolo 56, comma 1, del D.L. 50/2017, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto 28 novembre 2017, con il quale è stato sostituito il precedente Decreto 30 luglio 2015.

Con il nuovo Decreto, sono state apportate alcune modifiche riguardanti la disciplina agevolativa del Patent Box, tra cui l’esclusione dei marchi dall’ambito di applicazione dal regime opzionale di tassazione agevolata.

Una novità degna di nota, riguarda l’introduzione della clausola di “grandfathering” al fine di regolare il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici, salvaguardando le opzioni sui marchi di impresa esercitate in precedenza.

La clausola di “grandfathering” - L’articolo 13 del D.M. 28 novembre 2017, come accennato in precedenza, mira a regolare il periodo durante il quale è possibile conservare i benefici secondo la disciplina previgente, salvaguardando le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza.

Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016 possono beneficiare del precedente regime, che includeva i marchi d’impresa fino al 31 dicembre 2020. Diversamente, per quei soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” tra un anno e l’altro, l’opzione avrà validità in ogni caso fino al 30 giugno 2021, seppur non sia completamente trascorso il quinquennio caratterizzante l’opzione.

Preme ricordare che, una volta trascorso tale periodo, non sarà più possibile rinnovare l’opzione avente ad oggetto marchi d’impresa e marchi collettivi.

L’articolo 13, al comma 2, chiarisce, inoltre, con riferimento ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 4, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017, avente ad oggetto i marchi d’impresa per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo alla predetta data e per ciascun periodo d’imposta di efficacia di tale opzione, devono compilare il prospetto Grandfathering del Modello Redditi 2018.

A tal fine, nel rigo RS270 va indicato:
  • in colonna 1, il numero dei marchi per i quali è stata esercitata l’opzione;
  • in colonna 2, l’ammontare del reddito agevolabile.

È, altresì, necessario, fornire indicazione dei codici dei Paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti rispettivamente:

a) la società che esercita il controllo diretto sul soggetto stesso;
b) la società che esercita il controllo indiretto sul soggetto stesso che, a sua volta, è controllata esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche ovvero non è controllata da alcun soggetto;
c) le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d’impresa oggetto dell’opzione.


Infine, il comma 4 dell’articolo 13 stabilisce che, anche per l’opzione avente ad oggetto i marchi d’impresa, la quota di reddito agevolabile è determinata secondo il metodo ordinario di cui all’articolo 9 del Decreto 28 Novembre 2017. Viene inoltre chiarito che, fra i costi da indicare nel rapporto tra costi qualificati e costi complessivi, debbano, altresì, essere prese in considerazione le spese afferenti:
  • le attività di sviluppo dei marchi;
  • le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili;
  • le ricerche di mercato.
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