1 febbraio 2019

Permesso di soggiorno di lungo periodo: chiarimenti sul “reddito minimo”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nel computo del reddito minimo per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo, possono essere ricomprese nella nozione di “reddito da altra fonte lecita” le erogazioni a sostegno del reddito, come ad esempio gli assegni familiari o le varie indennità legate a situazioni di disabilità, pur se non incluse tra i redditi di cui all’articolo 6 del TUIR?

È questa la domanda posta dal Ministero all’Agenzia delle Entrate con una specifica consulenza giuridica cui l’Amministrazione finanziaria ha dato riscontro ieri con la Risposta n. 4/2019.

A tal proposito, il Ministero istante ricorda che, la disciplina normativa in essere, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, prevede che la questura è chiamata a valutare la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico (art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 286 del 1998 e art. 13 comma 2 D.P.R. n. 394 del 1999) e che il D.lgs. n. 286/1998 fissa un parametro per il computo del reddito minimo necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (si tratta dell’importo annuo dell’assegno sociale, con particolare riferimento al permesso di soggiorno per lungosoggiornanti di cui all’art. 9 della legge sull’immigrazione e per il ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 della stessa legge).

Il parere –L’Agenzia delle Entrate allora ricorda che, con note del 2010, ha già fornito riscontro a richieste di chiarimenti di analogo tenore ed in tale sede, rimettendo all’istante la valutazione in ordine all’interpretazione della normativa in materia di immigrazione, ha chiarito che trovano applicazione le norma del TUIR con riferimento alla nozione di reddito complessivo, il quale è qualificato come “somma di tutti i redditi posseduti dal contribuente, riconducibili all’articolo 6 del TUIR, individuati per categorie reddituali e determinati secondo le regole stabilite per ciascuna di tali categorie”.

Le Entrate, quindi, ribadiscono che, come già precisato nelle citate note del 2010, nonostante l’art. 3 comma 3 del TUIR, esclude dalla base imponibile del reddito complessivo i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, “anche tali redditi, potrebbero, sulla base di valutazioni che attengono alla corretta applicazione delle norme disciplinanti l’immigrazione, assumere rilevanza in sede di applicazione degli articoli 9 e 29 del TUI. Potrebbe, infatti, assumersi una nozione di reddito più ampia di quella di reddito complessivo di cui all’articolo 8 che includa anche “entrate” che il legislatore per ragioni sociali o di tecnica normativa ha escluso dalla nozione di reddito imponibile”.
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