In tema di IVA, l’acquisto della pertinenza in data successiva a quella dell’immobile abitativo cui è legata non preclude l’applicazione del regime agevolato con aliquota al 10%. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (Sez. V, Ord. n. 1129 del 17/01/2019) nell’ambito di un giudizio instaurato da un’impresa di costruzioni.
Il caso.La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado, che, accogliendo il ricorso della Società contribuente, ha annullato l'avviso di accertamento volto al recupero della maggiore IVA 2005, pretesa in relazione a una serie di atti di compravendita cui era stata applicata l'aliquota ridotta del 10%, aventi a oggetto box-autorimesse realizzati dalla stessa contribuente e alienati come pertinenze degli appartamenti già in precedenza venduti, come "seconde case", a ciascun acquirente.
Ebbene, approdata in Cassazione, per iniziativa della difesa erariale, la controversia si è risolta definitivamente a favore della parte privata.
I Supremi Giudici, in particolare - come si vedrà meglio a seguire -, nel respingere il ricorso erariale, hanno citato, in particolare, la Risoluzione 139/E del 20 giugno 2007, secondo cui i fabbricati strumentali per natura, che costituiscono tuttavia pertinenze di immobili abitativi, acquistano per attrazione la natura di immobili abitativi.
Motivi della decisione. L'Agenzia delle Entrate (richiamando le disposizioni di cui all’art. 16 e n. 127- undecies della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, nonché della nota 2-bis, art. 1, parte I, tariffa, del D.P.R. n.131/1986) ha dedotto che l'aliquota ridotta del 10% non può essere applicata in caso di acquisto separato dei box-autorimesse rispetto alle unità principali, occorrendo la contestualità degli atti.
Per gli Ermellini la censura non è fondata perché – scrivono - «Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente», la legge non prevede, quale condizione per l'agevolazione, «che il bene pertinenziale debba essere ceduto contestualmente all'immobile al quale accede».
La stessa Amministrazione finanziaria, con Circolare 12/E del 2007, ha avuto modo di precisare che la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale.
Analogo principio trova espressione nella Risoluzione 139/E del 2007, secondo cui i fabbricati strumentali per natura, che costituiscono tuttavia pertinenze di immobili abitativi, acquistano per attrazione la natura di immobili abitativi.
Gli Ermellini osservano che l'Amministrazione finanziaria, nel documento di prassi da ultimo citato, precisa che laddove - come nella specie - la pertinenza deve essere trattata come un fabbricato abitativo diverso dalla prima casa, la relativa cessione in regime di imponibilità IVA comporta l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 127- undecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, nella sussistenza degli altri presupposti previsti dalla legge e cioè che l'impresa cedente sia anche la costruttrice.
In materia di IVA, afferma ancora il Collegio di legittimità, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono quelle ordinarie in via generale, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere circostanze che riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione.
Tuttavia, il superiore principio va coordinato con quello della non necessità di prova per i fatti allegati ma non contestati1.
Di conseguenza, il ricorso dell’Ufficio è stato respinto dalla Suprema Corte, in quanto, nel caso concreto, non è in contestazione né che i box oggetto degli atti di compravendita costituissero pertinenze di unità abitative già in precedenza alienate ai medesimi acquirenti con atti soggetti all'aliquota del 10% né che la contribuente fosse l'impresa costruttrice.
Pertanto la Suprema Corte, in sintonia con la C.T.R. meneghina, ha ritenuto la pretesa erariale infondata.
Al rigetto del ricorso per cassazione è conseguita la condanna dell’Agenzia fiscale al pagamento delle spese relative all’ultimo grado di giudizio.
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1Ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (c.d. principio di non contestazione). Il giudice, inoltre, senza bisogno di prova, può porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.