29 ottobre 2018

Plusvalenza da cessione d’azienda

Autore: Paola Sabatino
L’operazione di cessione di azienda consiste nel trasferimento della proprietà di un’azienda, contro un corrispettivo in denaro. Oggetto del trasferimento deve essere un complesso di beni e di risorse organizzate al fine dell’esercizio dell’impresa.

Preme precisare che, assimilata alla cessione d’azienda è anche la cessione di un ramo della stessa che riguarda il trasferimento di uno specifico settore dell’intera azienda, composto da un insieme di beni tra loro coordinati e utilizzabili per realizzare un determinato ciclo produttivo.

Al fine di individuare il corretto trattamento fiscale dell’operazione di cessione d’azienda è necessario distinguere la cessione d’azienda a titolo oneroso, dalla cessione d’azienda a titolo gratuito.

Cessione d’azienda a titolo oneroso e gratuito
La cessione d’azienda a titolo oneroso può far scaturire plusvalenze imponibili, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del TUIR e minusvalenze deducibili, di cui all’articolo 101, comma 1, del TUIR.
Si evidenzia che, le plusvalenze e le minusvalenze devono essere calcolate con riferimento all’intera azienda, intesa come universalità di beni comprensiva dell’avviamento.

L’articolo 86, comma 2, del TUIR chiarisce che, l’operazione di cessione d’azienda deve essere determinata unitariamente, come differenza tra il prezzo di cessione d’azienda e il complesso dei valori netti fiscali che la costituiscono, non va, quindi, riferita ai singoli beni.
La plusvalenza derivante da cessione d’azienda a titolo oneroso concorre a formare il reddito di impresa, nell’esercizio di realizzo ovvero, se la cessione riguarda un’azienda posseduta per un periodo non inferiore al triennio, per scelta del contribuente in quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Pertanto, nell’ambito del reddito di impresa, il componente positivo rileverà:
  • per i soggetti IRPEF e le microimprese IRES, nell’esercizio in cui è avvenuta la stipula dell’atto ossia, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (articolo 109, comma 2, del TUIR);
  • per i soggetti IRES che redigono il bilancio secondo i principi del codice civile, diversi dalle microimprese, in base alla derivazione rafforzata.

Il trasferimento a titolo gratuito per causa di morte o per donazione di azienda, non costituisce realizzo di plusvalenze a condizione che, l’azienda sia assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.
Occorre precisare che, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite in seguito di una cessione a titolo gratuito, concorrono alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h-bis, del TUIR, come redditi diversi.

Rateazione
La plusvalenza scaturente dalla cessione d’azienda, posseduta da almeno tre anni, può essere suddivisa in quote costanti a partire dall’anno del realizzo e nei successivi, fino ad un massimo di cinque periodi di imposta. La scelta, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui avviene il realizzo e comporta lo stanziamento della fiscalità differita in bilancio. Nel caso in cui, la dichiarazione non sia presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito dell’esercizio in cui è stata realizzata per l’intero ammontare.

Si vuole evidenziare che la rateazione non potrebbe essere possibile nel caso in cui la cessione, riguarda l’unica azienda dell’imprenditore individuale in quanto, viene a mancare in capo al cedente la qualifica di imprenditore.

Tassazione separata
Gli imprenditori individuali, in alternativa alla tassazione ordinaria, possono optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione separata delle plusvalenze realizzate a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g, del TUIR.

Preme precisare che, non possono optare per la tassazione separata le società di capitali e le società di persone indipendentemente dalla circostanza che l’azienda ceduta sia posseduta per un periodo di imposta superiore a cinque anni.
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