Con quattro distinti provvedimenti adottati ieri, l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati:
- dei rimborsi delle spese sanitarie da parte degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale,
- dei pagamenti effettuati a mezzo bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici tramite Banche ,Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito;
- dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.;
- nonché dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali (la comunicazione riguarda l’Amministratore).
Le comunicazioni, da effettuarsi in via telematica entro il prossimo 28 febbraio, sono finalizzate alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate.
Tali comunicazioni sono finalizzate alla predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione dei dati dei rimborsi delle spese sanitarie - L’articolo 78, comma 25-bis, della legge 413/1991, come sostituito dall’art. 1, comma 950, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che
“ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dall’anno d’imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (…) trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma1 dell'articolo 10 del TUIR (DPR917/86) nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dell’articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico”.
Pertanto, non vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi per i quali non opera la deducibilità ai fini Irpef, mentre vanno comunque comunicati i contributi per i quali opera la deducibilità ai sensi delle disposizioni sopra indicate, anche per l’importo eccedente il limite di deducibilità previsto dalle stesse disposizioni.
Come specificato nel provvedimento di ieri, le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sono state modificate per acquisire l’informazione dei contributi detraibili, anziché deducibili, ricevuti dai soggetti che erogano rimborsi delle spese sanitarie, consentendo così una più corretta e completa elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
A partire dalle informazioni relative all’anno 2017, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 20018 del 27 gennaio 2017, sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al provvedimento di ieri. Restano ferme le disposizioni contenute in riferimento alla stessa comunicazione nel provvedimento n° 20018 del 27 gennaio 2017 scorso.
Comunicazione pagamenti bonus lavori - In materia di comunicazione telematiche da parte di Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici con un ulteriore provvedimento sono state modificate le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 75159 del 30 2 maggio 2014, relative alla comunicazione dei dati dei bonifici per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare, nelle specifiche tecniche è stata introdotta una nuova causale al fine di individuare i bonifici relativi alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (c.d bonus mobili).
Un ulteriore provvedimento adottato riguarda la comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; le specifiche tecniche coma da provvedimento citato, sono state implementate
per prevedere l’obbligatorietà, a partire dai dati relativi al 2018, dell’indicazione del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa diverso dall’iscritto alla forma di previdenza complementare, consentendo così una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Infine, con l’ultimo dei quattro provvedimenti - relativo alle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali - sono state rese note le specifiche tecniche (da considerare ai fini della comunicazione), già rese disponibili in bozza sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata (vedi cessione credito fiscale sismabonus ed ecobonus).