26 giugno 2019

Premi di risultato: no a detassazione “postuma”

Il risultato incrementale va determinato con ragionevole anticipo

Autore: Redazione Fiscal Focus
La Società interpellante, in qualità di sostituto d’imposta, non può applicare sui premi di risultato l’aliquota agevolata del 10% quale imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, in quanto, nella disciplina dei premi di risultato, il risultato incrementale, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo previsto dal contratto e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione e nel caso in esame questo requisito non è soddisfatto. Questo è quanto emerge dalle indicazioni fornite nella Riposta n° 205/2019.

Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la Società ALFA operante nel settore dei giochi, delle scommesse con una significativa presenza nel settore del gioco online. Nel 2018, la Società ha avviato le trattative per la stipula di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dipendenti e con le relative Segreterie Nazionali e territoriali. Il percorso negoziale non si è concluso nell’anno 2018, a causa del complesso processo di armonizzazione contrattuale dei diversi rapporti di lavoro confluiti in “ALFA” a seguito di varie operazioni straordinarie (fusioni) effettuate negli ultimi anni. In particolare, il rapporto di lavoro di una parte dei dipendenti è regolato dal CCNL metalmeccanici, di altra parte dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

La Società istante, al fine di uniformare la disciplina del rapporto di lavoro, nel mese di giugno 2018 ha reso noto alle OO.SS. la volontà di applicare il CCNL Terziario anche ai dipendenti il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal CCNL metalmeccanici, con effetto dal 1° novembre 2018. I lavoratori dipendenti hanno approvato a larga maggioranza l’ipotesi di accordo per l’armonizzazione delle discipline contrattuali, sottoscritto in pari data.

L’associazione sindacale dei metalmeccanici ha impugnato la decisione della Società presso il Giudice del Lavoro che l’ha accolta, stabilendo che il CCNL metalmeccanici debba continuare ad essere applicato a tutti gli iscritti, nonché ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato che ne facciano specifica richiesta.

Le OO.SS. del Terziario hanno rappresentato alla società istante la necessità di individuare comunque una soluzione transitoria per l’anno 2018 relativamente al meccanismo del salario variabile.

La Società, in data 26 novembre 2018, ha stipulato un accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, eccetto quella dei metalmeccanici. L’accordo è diretto a istituire per l’anno 2018 un Premio di Risultato a valenza annuale, nei confronti del solo personale dipendente il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del Terziario.

Il Premio di Risultato, variabile e non determinabile a priori, ma solo dopo la consuntivazione dei risultati e la verifica del raggiungimento dell’obiettivo previsto, è strutturato sulla base dell’indicatore della misura di risultato dell’EBITDA consuntivato da “ALFA” nell’anno 2018, rispetto al dato previsionale di Budget, pari a 137,5 milioni di euro (di seguito “Obiettivo”), che risulta incrementale rispetto al valore raggiunto nell’anno 2017. Il suddetto importo è escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Sulla base dei dati contabili disponibili alla data di presentazione dell’interpello, emerge che l’Obiettivo è stato integralmente raggiunto. Pertanto, la società istante dovrà corrispondere l’intero importo del Premio di Risultato di euro X per ciascun dipendente.
La Società chiede se al Premio di risultato possa essere applicata l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10%.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che l’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) prevede misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2016, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 16 maggio 2016, sono state disciplinate le modalità applicative delle predette disposizioni.
In particolare, è stata introdotta a regime una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento, “entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”.

Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto stabilisce che i contratti collettivi aziendali o territoriali “devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione […] rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.
Quindi, solo al termine del periodo previsto dal contratto (c.d. periodo congruo) deve essere verificato un incremento di produttività, redditività, ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.

La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello: ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso. Il requisito incrementale costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016.

Tale condizione non risulta soddisfatta nel caso di specie tenuto conto che i premi di risultato sono erogati sulla base di criteri individuati in un contratto la cui stipula è intervenuta in prossimità della scadenza del termine del periodo rilevante per la misurazione del raggiungimento dell’incremento.

Nell’ipotesi rappresentata il valore dell’indicatore della misura di risultato dell’EBITDA per l’anno 2018, e, quindi, il suo incremento rispetto al 2017, era in grandi linee già definito alla data del 26 novembre 2018. Non appare ammissibile una determinazione ‘postuma’ o, come nel caso di specie, a ridosso del termine del periodo di maturazione del premio, in quanto i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
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