2 luglio 2019

Prestazioni case di riposo: regime di esenzione

Autore: Serena Pastore
Alle prestazioni rese dalla società Alfa, consistenti nella gestione globale della casa di riposo, si rende applicabile il regime di esenzione previsto dal n. 21 dell'art. 10, del DPR n. 633 del 1972. Questo è ciò che si evince dalla Risposta n° 221/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Quesito
Tra le attività d’impresa della società Alfa rientra la gestione dell’assistenza di ogni tipo presso ospedali, scuole, case di cura e di riposo. Attualmente la società è in corso di trattativa per la sottoscrizione di un contratto per la gestione globale dei servizi destinati agli ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) gestita da un ente no profit. Oggetto del contratto saranno i seguenti servizi effettuati tutti i gironi 24 ore su 24:
  • Servizi socio sanitari;
  • Servizio di ristorazione per gli ospiti della RSA;
  • Servizi di pulizia e sanificazione locali RSA.

Alfa fornirà anche i servizi di gestione e formazione del personale e il suo compenso per la fornitura del servizio di assistenza rappresenterà il 77% circa dell’intero corrispettivo annualmente dovuto.
La società istante chiede di sapere se ai servizi di cui sopra sia applicabile il regime di esenzione di cui al n. 21 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Parere dell’Agenzia
L’Agenzia sottolinea che l'articolo 10, n. 21, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone l'esenzione dall'IVA, tra le altre, delle “prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, (…), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.

Tale norma ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica alle prestazioni ivi indicate non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua.

L’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture ivi indicate e che a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi nell'ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo.

In particolare, come specificato nella risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004, tale ipotesi, ad esempio, si verifica nel caso in cui la titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo. Ne consegue che la società Alfa possa applicare il regime di esenzione.
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