23 luglio 2018

Presunzione di acquisto “in nero”. Prova contraria documentale

La presunzione di acquisto di merce senza pagamento dell'IVA può essere superata dal contribuente attraverso la produzione delle prove documentali "alternative" ammesse dall’art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 441 del 1997.

Lo sostiene l’Ordinanza n. 17802/2018 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione, che si pronuncia riguardo alla disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, di cui al D.P.R. n. 441/1997, che pone in capo al contribuente l'onere della prova contraria.

Nel caso di specie, la Guardia di Finanza eseguiva un accesso presso i locali nella disponibilità del contribuente, esercente l'attività di commercio di parti e accessori di autoveicoli e di oli lubrificanti, costatando la presenza di un deposito non autorizzato di oli lubrificanti di ignota provenienza.

Sulla scorta dei rilievi delle GdF, l'Agenzia delle Entrate, a norma dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471 del 1997, irrogava la sanzione pari al cento per cento dell’IVA, per omessa regolarizzazione di beni acquistati senza emissione di fattura da parte del cedente.

Ebbene, l’operato dell’Agenzia fiscale ha trovato parziale conferma presso la CTP di Potenza (che ha ridotto la sanzione di un ottavo, tenuto conto del condono “tombale”); mentre in appello la CTR della Basilicata ha ritenuto giusto applicare al contribuente l’intera sanzione.

Ad avviso della Suprema Corte, la Commissione regionale ha assunto una decisione corretta.
  • A norma dell'art. 3, comma 1, D.P.R. n.441 del 1997, la presunzione di acquisto opera nei confronti dei beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività; l'art. 4, comma 1, dello stesso D.P.R. invece stabilisce che la presunzione di acquisto opera in riferimento alla annualità di imposta in cui è avvenuto l'accesso che ha rilevato la presenza fisica dei beni.

Il Collegio di legittimità afferma che, in assenza della relativa fattura, il contribuente, per superare la presunzione di acquisto senza pagamento dell'IVA, deve produrre le prove documentali "alternative" ammesse dal citato art. 31 comma 2 secondo periodo (apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro contabile o nel registro degli acquisti previsto dall'art. 25 D.P.R. n.633 del 1972).

I Massimi giudici, quindi, rilevano che «Nel caso in esame non è controverso che l'intero quantitativo di olio lubrificante detenuto senza fattura di acquisto, bene costituente oggetto della attività di impresa commerciale del contribuente, sia stato rinvenuto nel corso dell'accesso effettuato il 7.3.2003, e, secondo quanto accertato dal giudice di merito, il contribuente non ha fornito la prova documentale richiesta dall'art. 3 comma 2 del D.P.R. n.441 del 1997 per superare la presunzione di acquisto della merce senza pagamento dell'Iva. Ne consegue la correttezza della decisione del giudice di appello che ha confermato la legittimità della intera sanzione per omessa regolarizzazione di merce acquistata senza fattura, irrogata a norma dell'art.6 comma 8 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471».

Il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate.

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1D.P.R. 10/11/1997 n. 441, Art. 3 (Presunzione di acquisto).
1. I beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all'articolo 1, nei modi ivi indicati.
2. Il titolo di provenienza dei beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e che siano rinvenuti nei luoghi indicati nell'articolo 1, comma 1, risulta dalla fattura, dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, ovvero dal documento previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dal ricevente, oppure da altro valido documento di trasporto. In mancanza, la presunzione può essere superata da un’apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero nel registro previsto dall'articolo 25 dello stesso decreto, contenente l'indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi.
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