8 marzo 2018

Principi OIC: la svalutazione e la rilevazione dei debiti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Tra gli ultimi chiarimenti forniti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC) va evidenziato anche quello relativo alla svalutazione di immobilizzazioni.

Secondo il principio contabile OIC 16, la svalutazione è la riduzione del valore contabile di un’immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile a seguito di perdita durevole.

La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 3, qualora l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile.

Il principio contabile OIC n. 9 afferma che ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del fair value) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.

La verifica della sostenibilità degli investimenti è, pertanto, basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d’azienda individuati. In questa circostanza, la capacità di ammortamento andrà determinata con riferimento ai singoli rami d’azienda e si rende necessario individuare opportuni criteri per la ripartizione dei costi indiretti (quali, ad esempio, gli oneri finanziari).

Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente. Non si computano nel calcolo gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva. Si tiene conto, invece, degli ammortamenti relativi a quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente.

Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.

Il valore economico significativo - Per valore economico significativo si intende il valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte di previsione esplicita nel caso in cui sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.

La rilevazione contabile da redigere nella scrittura contabile è “Altre svalutazioni delle immobilizzazioni” (voce B.10 c. del conto economico) a “Immobilizzazioni” a seguito dell’eliminazione della parte straordinaria. L’imputazione della svalutazione avviene sempre nell’area ordinaria del conto economico, come l’eventuale ripristino è contabilizzato nella voce A.5 dello stesso.

I debiti - Il principio OIC 19 afferma che i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio.
L’OIC precisa che i debiti differiscono dagli impegni che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.

Le disponibilità liquide sono rappresentate da:
  • depositi bancari e postali;
  • assegni;
  • denaro e valori in cassa.

Il valore nominale di un debito è l’ammontare, definito contrattualmente, che occorre pagare al creditore per estinguere il debito.

L’OIC nella bozza degli emendamenti non ancora definitivi, con riferimento al principio OIC 19, ha ritenuto opportuno chiarire la corretta classificazione di un debito commerciale scaduto, che a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine.

In particolare è osservato, nella bozza in commento, che il paragrafo 21 dell’OIC 15 - Crediti prevede che “La classificazione dei crediti tra l’attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell’esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall’anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della destinazione (o dell’origine) degli stessi rispetto all’attività ordinaria. […]”

L’OIC ha osservato l’assenza, nell’OIC 19 – Debiti, di una disciplina simile a quella dell’OIC 15, che guidi il redattore del bilancio nella classificazione di un debito di natura commerciale scaduto e rinegoziato a lungo termine.

L’OIC ha, pertanto, ritenuto necessario inserire un emendamento con il paragrafo 21, nell’OIC 19, per chiarire che la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell’origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.
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