Il MEF - Dipartimento Finanze ha emanato la
Risoluzione n.4/DF per fornire alcuni chiarimenti in merito al termine previsto per il procedimento di verifica annuale dell’iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
Nello specifico, in base a quanto disposto dall'articolo 18 del DM n.289/2000, gli iscritti all’albo devono inviare alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione; inoltre, entro 30 giorni dall'approvazione devono inviare anche il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
Detti obblighi sono prescritti ai fini del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo.
La sospensione dei DL Cura Italia e Liquidità - L'articolo 103 del DL Cura Italia convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 ha sospeso i termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza; in particolare, per il computo dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o inizati successivamente non si non si tiene conto del periodo compreso tra la predetta data e quella del 15 aprile 2020. Tale termine è stato poi prorogato dal DL Liquidità al 15 maggio.
Il termine del 31 marzo fissato per la procedura di revisione degli iscritti all'albo rientra tra i procedimenti sospesi.
Pertanto, ai fini del computo del termine per la presentazione della specifica dichiarazione non si terrà conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020, in quanto il 21 giugno 2020 è domenica, atteso che il termine residuo di 37 giorni calcolato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.
Inoltre, il comma 2 dell'articolo 103 del Cura Italia prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Di conseguenza, anche le attestazioni dell’iscrizione nell’albo, di cui all’art. 19 del D.M. n. 289 del 2000, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La riforma della riscossione delle entrate degli enti locali, disposta dalla Legge di bilancio 2020, ha fissato nuove misure minime di capitale e ha richiesto, entro il 31 dicembre 2020, l’adeguamento alle condizioni e alle misure minime previste dal comma 807.
Per cui, limitatamente alla sussistenza di quest’ultimo requisito, sarà onere degli iscritti di provvedere successivamente alla necessaria integrazione della dichiarazione già resa, ai fini del completamento del procedimento di verifica annuale dell’iscrizione nell’albo.