18 gennaio 2019

Profili processuali in caso di contestazione da tutor: il margine di tolleranza del 5%

Autore: Giovambattista Palumbo
In caso di contestazione di violazione del limite di velocità, viene di solito applicata una riduzione per “tolleranza strumentale”, pari al 5% del valore rilevato. In caso, però, di rilevazione “media” della velocità, una delle eccezioni processuali che potrebbero essere sollevate è quella che attiene al possibile innalzamento di tale soglia di “tolleranza”.

Come noto, in caso di contestazione di violazione del limite di velocità, viene comunque applicata una riduzione “comprensiva della tolleranza strumentale”, pari al 5% del valore rilevato.
In caso, però, di rilevazione “media” della velocità, una delle eccezioni processuali che potrebbero essere sollevate è quella che attiene al possibile innalzamento di tale soglia di “tolleranza”.

Una minima correzione della velocità riscontrata, del resto, potrebbe fare scendere la velocità effettiva sotto la soglia di riferimento, facendo rientrare la fattispecie in altra violazione, con altra sanzione (e anche con altra norma di riferimento, con dunque, anche sotto tale profilo, possibile illegittimità del verbale per errata indicazione della normativa applicata).

Quanto dunque alla tolleranza strumentale, quando l’infrazione è accertata con dispositivo SICVe, comunemente, come detto, i verbali applicano al risultato della rilevazione una correzione per difetto pari al 5% della velocità misurata.
Tuttavia, il margine di tolleranza strumentale dovrebbe in questi casi essere commisurato ai differenti indici del 5%, 10% o 15%, variabili in base alla velocità rilevata, così come anche previsto dalle disposizioni di attuazione del Codice della Strada, in relazione agli strumenti di misurazione della velocità media.

L'indice di tolleranza del 5% è, infatti, applicabile solo ai comuni autovelox, i quali rilevano la velocità in un determinato istante, ma non lo dovrebbe essere al dispositivo SICVe, il quale, viceversa, considera la velocità media di percorrenza in un determinato tratto.
La citata norma (comma 3 dell'art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada), in materia di individuazione degli indici di tolleranza strumentale, testualmente prevede: «alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora».

L’errata applicazione della tolleranza comporta quindi chiaramente la nullità delle contestazioni.
In tal senso si è già espressa anche parte della giurisprudenza di merito, affermando che in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita. In tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.

Il Giudice di Pace di Napoli, con la Sentenza n. 18204/2011 del 09/03/2011, ha per esempio affermato che “La verbalizzazione è stata eretta in seguito a lettura dei dati provenienti da un'apparecchiatura presente su un tratto di autostrada TZ4, nella specie la Tangenziale di Napoli, sulla circostanza che la velocità media del veicolo intestato alla ricorrente superava di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km i limiti massimi di velocità. Deduceva la ricorrente che alla velocità risultata era stata applicata la riduzione dei 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, ma questa riduzione non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia con mezzi diversi da un "autovelox", il quale rileva la velocità immediata. Negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità" (art. 142 comma 6 CDS per es. scontrino entrata —uscita autostradale) non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma va applicata una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada. Invero, non può ritenersi apparecchiatura "Autovelox" il Tutor, in quanto quest'ultimo è uno strumento di accertamento delle violazioni di "eccesso di velocità" per media di velocità percorsa tra due postazioni. Per necessaria analogia, con la media calcolata con mezzi diversi dall'autovelox, ed in difetto di previsione normativa deve applicarsi la riduzione prevista ex art. 345. comma 3 disp. Att. Va quindi, applicata la riduzione "progressiva" del 5%. 10% e 15%. …”.

Anche il Giudice di Pace di Porretta Terme, con la Sentenza n. 12/2017, è giunto alle medesime conclusioni, stabilendo (seppur con diverso ragionamento) che, nel caso del tutor, il SICVe è un complesso formato da più apparecchiature, indi e per cui dovrebbe essere applicata una tolleranza del 5% per ogni apparecchiatura. E dunque, “sommando il 5% per la prima unità di controllo, cioè il portale di ingresso, il 5% per la seconda unità di controllo, ovvero il portale di uscita e il 5% per l'unità di calcolo/trasmissione dati, si arriva in ogni caso al totale del 15%”.
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