La Commissione Europea, con la decisione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, riguardante, anche, le agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo, ha ingiunto alle Autorità italiane il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto dall’articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011.
Il Commissario straordinario per l’adozione dei provvedimenti necessari per dare esecuzione alla predetta decisione è stato nominato con il DPR n.57/2018. Così come previsto dal DPR, il Commissario, con la nota n.903/2020, ha richiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il pagamento delle predette somme, precisando che il versamento può avvenire:
- entro 60 gg. dalla ricezione provvedimento di recupero, in un’unica soluzione oppure in forma rateale (fino a 18 rate bimestrali, per un periodo di tre anni), con la prima rata da versare entro il citato termine di 60 giorni;
- anche utilizzando in compensazione esclusivamente i crediti commerciali verso le pubbliche amministrazioni non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, del beneficiario dell’aiuto, indicando nel modello F24 il numero della certificazione del credito.
Con la
Risoluzione n. 42/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare nei modelli di pagamento “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP):
- “5061”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – CAPITALE”;
- “5062”, denominato “Recupero aiuti di Stato sisma 2009 – INTERESSI”.
Compilazione F24 - In sede di compilazione del modello “F24”, i codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno reperibile nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA).
Utilizzo in compensazione – Qualora il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti verso la pubblica amministrazione italiana, dovrà utilizzare l’apposito modello “F24 crediti PP.AA.”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014, indicando:
- gli importi da versare, utilizzando i suddetti codici tributo “5061” e “5062” e seguendo le relative istruzioni di compilazione sopra riportate;
- gli estremi identificativi della certificazione del credito, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione, gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- l’importo del credito compensato, utilizzando il codice tributo “PPAA” istituito con la risoluzione n. 16/E del 4 febbraio 2014.
Compilazione F24 EP - In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i codici tributo “5061” e “5062” sono esposti in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “sezione”, il valore F (erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, i codici tributo “5061” e “5062”;
- nel campo “riferimento A”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno indicato nel provvedimento notificato al contribuente (nel formato AAAA).