Gli organismi di investimento collettivo del risparmio, in acronimo OICR, sono organismi con forma giuridica variabile che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolte tra il pubblico di risparmiatori.
L’organismo di investimento collettivo del risparmio è definito dall’articolo 1, comma 1, lettera k), del TUF, secondo cui è
“l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”.
Pertanto, la funzione economica dell’OICR, consistente nella gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori e l’autonomia delle scelte di gestione della società di gestione rispetto all’influenza dei partecipanti, è caratteristica imprescindibile.
Regime di non imponibilità
L’articolo 7, comma 3, del DL n° 351/2001 prevede un regime di non imponibilità sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al DM del 4/09/1996 (c.d. white list), nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
OICR esteri
Con la Circolare n° 2/2012 l’Agenzia ha chiarito che gli OICR esteri sono quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentino i requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani, prescindendo dalla loro forma giuridica e ancorché siano privi di una soggettività tributaria, a condizione che sussista una forma di vigilanza sul fondo o organismo ovvero sul soggetto incaricato della gestione dello stesso.
Nella situazione prospettata nell’
interpello n° 385/2019 dell’Agenzia delle entrate, il Fondo Gamma rappresenta un patrimonio raccolto attraverso versamenti effettuati da una pluralità di investitori e gestito autonomamente da un gestore terzo indipendente, oggetto di supervisione e controllo da parte di una autorità di vigilanza. Inoltre, sia il Fondo Gamma che il gestore dello stesso sono costituiti nel Gran Ducato del Lussemburgo, Paese che consente un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paese white listed).
Come chiarito dall’Amministrazione nella Risoluzione n° 54/2013, il fondo di investimenti che indirettamente detiene la società dell’istante ha finalità di investimento del tutto analoghe a quelle che contraddistinguono i fondi comuni di investimento italiani. Pertanto, può considerarsi soggetto a vigilanza prudenziale nel Gran Ducato del Lussemburgo, sempreché il Gestore, incaricato della gestione degli investimenti, sia soggetto al controllo da parte della CSSF.
Visto e considerato che tale fondo è gestito nell’interesse dei partecipanti e in totale autonomia dai medesimi, l’Agenzia delle entrate ritiene che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta del Fondo Gamma nei fondi immobiliari italiani non siano soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge n° 351/2001.