Il Superbonus continua ad essere protagonista di dubbi e chiarimenti e, con la risposta ad
interpello n. 764 dell’8 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ritorna sull’argomento.
Questa volta, l’incertezza verte sulla possibilità di fruire della detrazione fiscale nella misura del 110% qualora i soggetti, in possesso del titolo abilitativo, non abbiano presentato - prima dell’inizio dei lavori - l’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio precedente e di quella conseguibile a seguito dell’intervento progettato, in quanto, a tali date, il comune risultava in zona sismica 4.
Il Fisco, nel fornire la sua risposta, oltre a riepilogare la disciplina del Superbonus che come ripetuto già più volte nei precedenti articoli del nostro quotidiano, è disposta dall’
articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”), si ricollega al parere n. 7876 del 9 agosto 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del
decreto ministeriale n. 58 del 2017 e delle linee guida ad esso collegate.
Nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, l’asseverazione andava allegata alla richiesta del titolo abilitativo da presentare allo sportello unico competente di cui all’
articolo 5 del DPR n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti. Un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sismabonus e, analogo principio si applica anche ai fini del Superbonus.
Tuttavia, il citato parere, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali (compreso il Superbonus) – anche se solo limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3 – i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l’asseverazione alla richiesta dello stesso, ovvero, non l’hanno presentata prima dell’inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in zona sismica 4.
Le condizioni da rispettare – La possibilità di poter fruire della detrazione, però, in questo caso, è collegata al rispetto di alcune condizioni.
Infatti, l’adempimento deve esser effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione. Invece, in presenza di fruizione diretta dell’agevolazione, ovvero, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, l’adempimento potrà esser effettuato prima dell’esercizio di tale opzione.