2 ottobre 2018

Quotazione PMI. Al via le domande per il credito d’imposta

Presentazione solo in via telematica

Autore: Andrea Amantea
Già a partire da ieri, lunedì 1° ottobre, è divenuto possibile presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta per costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla quotazione delle PMI in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione. Agevolazione introdotta dall’ultima Manovra finanziaria.
A ricordare l’avvio dell’iter procedurale ai fini della richiesta del credito d’imposta è stato il MI.SE. con apposito comunicato stampa pubblicato sul proprio sito.

Il credito d’imposta - La Legge di bilancio 2018, commi 89-90, prevede per le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che a partire dal 1° gennaio 2018 iniziano una procedura di ammissione:
  • alla quotazione in un mercato regolamentato, oppure
  • in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo,

nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, un credito d’imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite dello stanziamento complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. L’agevolazione spettante deve essere indicata nella dichiarazione (quadro RU) dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il beneficio fiscale non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il decreto attuativo - Con il decreto MI.SE. pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 18 giugno sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta in commento. In tale sede sono state individuate nello specifico le attività e i costi agevolabili, con la precisazione che sono ammissibili le attività di consulenza svolte da consulenti esterni, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Ad esempio, rientrano nell’ambito dell’agevolazione le attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale nonché il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento.
L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Come presentare l’istanza – Il decreto attuativo sopra citato ha definito le modalità di presentazione dell’istanza stabilendo che la stessa è da inoltrare in via telematica, secondo lo schema allegato allo stesso decreto, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.

L’istanza deve contenere:
  • gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
  • l’ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l’ammissione alla quotazione, nonché l’attestazione del loro effettivo sostenimento (vedi sopra);
  • la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
  • l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il MI.SE., previa verifica dei requisiti previsti nonché' della documentazione richiesta dal presente decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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