12 dicembre 2019

Quote di partecipazione di un fondo estero acquisite a titolo gratuito: Individuazione del costo fiscale

Autore: Mattia Gigliotti
La risposta all’interpello n.509/2019 dell’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta individuazione del costo fiscale delle quote di un fondo lussemburghese detenute dal contribuente istante ed acquisite a titolo gratuito da parte di due trust esteri, al fine della corretta imposizione dei redditi che potrebbero derivare in caso di riscatto delle quote.

L’articolo 10-ter della legge n.77/83 prevede un regime di tassazione sostitutiva dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR di diritto estero, diversi da quelli immobiliari, il cui gestore sia sottoposto alla vigilanza prudenziale nel Paese nel quale è istituito. Tale disciplina è stata oggetto di successive modifiche per uniformare i criteri di determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento esteri a quelli italiani.

La ritenuta del 26 per cento si applica:
  • sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento
  • sui proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

Per applicare tale ritenuta ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR vengono considerate cessioni anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario e anche i trasferimenti che avvengono a causa di successione o donazione.

La disposizione in commento prevede che il reddito di capitale sia determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando la differenza tra il valore "effettivo" di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e il costo medio ponderato delle quote o azioni.

Redditi diversi- Costituiscono redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione a detti OICR:
  • i redditi derivanti dalla negoziazione delle quote o azioni dell'organismo ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Tuir,
  • i redditi realizzati mediante il rimborso delle quote o azioni, ancorché sottoscritte all'emissione o comunque non acquistate da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso come stabilito dal comma 1-quater del medesimo articolo 67 del Tuir.

Per determinare tali redditi occorre fare riferimento al comma 6 dell'articolo 68 del Tuir. Detti redditi sono determinati come differenza tra il corrispettivo effettivamente percepito in sede di riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni e il costo o il valore di acquisto delle quote o azioni effettivamente sostenuto dal partecipante, aumentato di ogni onere inerente alla sottoscrizione o acquisto ovvero al rimborso o alla cessione delle quote o azioni (quali, ad esempio, le commissioni), al netto dei redditi di capitale pro tempore maturati ma non ancora riscossi.

Nel caso di trasferimenti a titolo gratuito, per l'individuazione del valore fiscale delle partecipazioni, ai fini delle imposte dirette, occorre fare riferimento ai criteri previsti per i trasferimenti che avvengono per donazione. In questo caso il donatario utilizzerà per le operazioni successive alla donazione, ai fini della determinazione dei redditi di capitale, il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento avvenuto a seguito di donazione, considerato che la donazione costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante che comporta l'applicazione della ritenuta alla fonte sulla differenza positiva tra il valore delle quote o azioni alla data del trasferimento e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto del donante. Diversamente, per la determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, il donatario utilizzerà il costo sostenuto dal donante.

Pertanto, per individuare il costo fiscale delle quote (acquisite a titolo gratuito), l'istante deve far riferimento al valore che le stesse avevano in capo ai Trust alla data del trasferimento e, per i redditi diversi, deve far riferimento al costo di sottoscrizione in capo ai Trust. Nel caso di specie, tenuto conto che i redditi di capitale maturati in capo ai Trust (dal giorno di sottoscrizione delle quote sino al giorno di assegnazione delle stesse) non sono stati tassati, il predetto costo di sottoscrizione non potrà essere rettificato.
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