Dalle indicazioni fornite nella
risposta n° 182/2019 si evince che le spese sostenute nelle attività di ricerca e sviluppo tecnologico della società ALFA, con particolare riguardo al compenso corrisposto all’amministratore, solamente per la parte imputabile all’attività di ricerca svolta, possano fruire del credito d’imposta.
Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la società ALFA specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di nuovi e innovativi strumenti di ricerca. L’attività di ricerca è svolta esclusivamente attraverso il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società.
L’istante chiede di sapere se le spese sostenute nelle attività di ricerca e sviluppo descritte, in particolare il compenso corrisposto all’amministratore, limitatamente alla parte imputabile all’attività di ricerca effettivamente svolta, siano eleggibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3 del
D.L. n° 145/2013.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che il comma 1 dell’articolo 3 prevede un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo
“a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” in misura pari al 25 per cento
“delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. Detta aliquota è elevata al 50 per cento con riferimento alle spese indicate al comma 6-bis. Le tipologie di spese ammissibili sono elencate al comma 6, lettere a), a-bis) b), c), c-bis), d) e d-bis) del citato articolo 3.
Con la
circolare n. 5/E 2016 è stato specificato che sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo. Analogamente, la
circolare n. 13/E 2017 ha ribadito che tra il c.d.
“personale non altamente qualificato” possano essere ricompresi
“anche soggetti non dipendenti dell’impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione. Tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta”.
A partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi del personale non dipendente dell’impresa godono dell’aliquota del 25 per cento (comma 6, lettera a-bis) del comma 6 dell’articolo 3.
Resta inteso che l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.