Pubblicato in data 17 dicembre il principio di diritto n.17 avente come oggetto “Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Raggruppamento temporaneo di imprese.”
Precisazione dell’Agenzia - Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) "…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali".
Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
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