La Risoluzione n. 5/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 16 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti in merito al rappresentante fiscale di intermediario estero.
Il quesito– La banca estera Alfa, è autorizzata e soggetta a vigilanza da parte della Banca d’Inghilterra. Tra le attività finanziarie detenute in conto proprio, Alfa detiene, tra l’altro, una serie di Titoli (azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, ecc.) emessi dallo Stato italiano o da emittenti italiani accentrati in forma dematerializzata presso Beta.
Tali Titoli, detenuti in proprietà da Alfa, sono sub-depositati dall’istante presso un intermediario stabilito in Italia, che è autorizzato a prestare servizi di custodia a intermediari finanziari e ad altri clienti. In relazione ai titoli di Stato e agli altri titoli di debito italiani che rientrano nell’ambito oggettivo del D. Lgs. n. 239/1996, l’Intermediario italiano si qualifica come banca di secondo livello, mentre, Alfa, si qualifica come banca di primo livello ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 4 dicembre 1996, n. 632.
L’istante rappresenta di essere, altresì, dotata di una propria filiale in Italia, che si qualifica come stabile organizzazione in Italia di Alfa ai sensi dell’articolo 162 del TUIR.
Dopo aver fatto cenno al nuovo sistema europeo per il regolamento delle transazioni in titoli (denominato Target2-Securities) ed alle modalità che questo prevede, l’istante ritiene che ci sia incertezza circa il fatto che una banca estera – dotata di una stabile organizzazione in Italia (che non è coinvolta nella custodia dei Titoli di proprietà della banca estera) – che intende agire come banca di secondo livello con riferimento ai titoli di sua proprietà, possa nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 239/1996, nonché ai fini dell’articolo 27-ter del D.P.R. n. 600/1973 e delle altre disposizioni fiscali citate che potrebbero applicarsi in futuro in relazione all’attività che Alfa svolge in Italia.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Innanzitutto le Entrate ricordano che interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari di cui al D. Lgs. n. 239/1996, sono assoggettati ad imposta sostitutiva, qualora percepiti da determinate tipologie di soggetti residenti in Italia definiti “nettisti”.
L’articolo 6 del suddetto decreto, prevede un regime di esenzione per taluni soggetti non residenti e, i successivi articoli, disciplinano la procedura per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti di tali soggetti (cfr. articolo 7), nonché le modalità di conservazione delle evidenze e le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria (cfr. articolo 8).
Il sistema Target2-Securities, consente agli intermediari di regolare tutte le transazioni in titoli concluse sui mercati europei, utilizzando un unico conto di regolamento, con vantaggi in termini di gestione della propria liquidità e di riduzione del costo di regolamento delle transazioni transfrontaliere fino a renderlo uguale a quello delle transazioni domestiche.
Dopo aver esposto la normativa di riferimento, l’Agenzia, tenuto conto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli adempimenti posti in essere da una banca di “secondo livello” residente sono analoghi a quelli richiesti ad una banca di “secondo livello” estera, ai sensi del citato articolo 9, comma 2, del D. Lgs. n. 239/1996, ritiene che quest’ultima, per il tramite del proprio rappresentante fiscale in Italia, possa applicare l’imposta sostitutiva anche nei confronti di soggetti residenti in Italia che detengono strumenti finanziari per il tramite del medesimo intermediario estero.
In merito agli utili distribuiti su azioni in deposito accentrato presso Beta, l’articolo 27-ter del D.P.R.
n. 600/1973, dispone l’applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell’articolo 27 del medesimo D.P.R. n. 600/1973. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e dei relativi adempimenti, in base al successivo comma 8 dell’articolo 27-ter sopra citato, i predetti intermediari non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia.
Relativamente agli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari corrisposti da soggetti esteri, le modalità di applicazione dell’imposta, sono disciplinate dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973, non richiamati dall’articolo 27-ter. Su tali redditi, pertanto, in luogo dell’imposta sostitutiva, si applica la ritenuta prevista dall’articolo 27 sopra citato.
Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR istituiti in Italia – diversi dai fondi immobiliari – ed a fondi lussemburghesi storici, l’articolo 26-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del 26 per cento.
Al fine di espletare i connessi adempimenti fiscali – precisa il Fisco - il successivo comma 2, del medesimo articolo 26-quinquies, stabilisce che i soggetti non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia. L’intermediario non residente, pertanto, ai fini della applicazione della predetta ritenuta, è tenuto a nominare un rappresentante fiscale.
L’Agenzia ritiene che, in presenza di deposito presso un intermediario estero che abbia nominato un rappresentante fiscale, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26-quinquies, lo stesso, può non applicare la ritenuta nei confronti dei soggetti non residenti potendo adempiere agli obblighi di comunicazione richiesti dalla normativa nazionale attraverso il proprio rappresentante fiscale, tenuto alla presentazione del modello di dichiarazione del sostituto d’imposta e degli intermediari (Modello 770), compilando l’apposito Quadro SF Redditi di capitale.
In relazione alla possibilità di Alfa di nominare un rappresentante fiscale, in virtù di tutte quante le norme esposte, l’Amministrazione finanziaria osserva che, la stabile organizzazione, pur potendo costituire autonomo centro di imputazione di redditi (cfr. articolo 7 del modello OCSE) o evidenziare indici rivelatori della fonte del reddito, non è titolare di autonoma soggettività giuridica, limitandosi a riflettere quella della casa madre.
Ai fini dell’Iva, in particolare, si evidenzia che, il Legislatore, conformandosi all’indirizzo comunitario, ha scelto di precludere espressamente, in presenza di una stabile organizzazione, la coesistenza di un rappresentante fiscale.
Ai fini delle imposte sui redditi, con il D. Lgs. n. 147/2015, (c.d. “decreto internazionalizzazione”), l’unicità tra casa madre e stabile organizzazione è stata ulteriormente avvalorata dalle modifiche recate agli articoli 151, 152 e 153 del TUIR.
Il Fisco, quindi, sostiene che, “qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto d’imposta, in applicazione delle citate disposizioni, l’intermediario non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l’ambito del mandato alle specifiche fattispecie in oggetto”.
A tal fine – continua l’Agenzia - il rappresentate fiscale presenterà, nell’ambito del proprio Modello 770, “i quadri riferibili al soggetto estero separatamente da quelli concernenti le ritenute e le imposte sostitutive versate con riferimento alla propria attività di intermediario, indicando il codice fiscale attribuito alla stabile organizzazione italiana”.