Con un comunicato stampa diffuso ieri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha reso noto che – in merito alla legge di conversione (n. 26/2019) del DL n. 4/2019 - è stato commesso un errore di trascrizione da parte degli Uffici parlamentari sull'emendamento approvato in Commissione e che, ad ogni modo,
non sussiste alcun problema in ordine alle domande di Reddito/Pensione di cittadinanza già presentate.
Infatti, il testo modificato è stato tempestivamente trasmesso alla Gazzetta Ufficiale e pubblicato nella Serie Generale n. 81 del 5.4.2019.
L’errore di trascrizione ha riguardato la cosiddetta
scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4 del DL 4/2019, ossia il parametro utilizzato per stabilire l’importo esatto del sussidio da erogare ad ogni nucleo familiare che ne farà richiesta. Tuttavia, specifica il Ministero del Lavoro,
“La scala di equivalenza non è un elemento della domanda, ma è solo descritta, peraltro correttamente, a fini informativi” precisando, altresì, che l’Inps lavora su norma autentica e corretta.
La rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Il problema verificatosi, in sostanza, è stato quello di aver escluso i componenti maggiorenni del nucleo familiare rendendoli, di fatto, non rilevanti ai fini del calcolo della situazione patrimoniale e reddituale.
Nel provvedimento originario, infatti, era scritto:
“Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1".
Nel testo presente sulla Gazzetta Ufficiale, invece, si legge: "Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino a un massimo di 2,2".
Per ovviare a questa imprecisione, che ha fatto scattare l’allarme in merito alle richieste già presentate, il Ministero ha chiarito che l’Inps lavorerà le domande su norma autentica e corretta.
Questo il testo corretto pubblicato in Gazzetta:
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«per ogni ulteriore componente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»", leggasi: "«per ogni ulteriore componente minorenne» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE».