20 dicembre 2018

Recupero IVA in caso di split payment: il Fisco chiarisce

Autore: Redazione Fiscal Focus
Recupero dell’IVA da parte dell’Amministrazione dello Stato (nello specifico un Ministero) nel caso in cui si riceva indietro dal fornitore il valore residuo del bene o del servizio acquistato. È l’oggetto dell’argomento affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 117/2018, pubblicata il 19 dicembre, riguardante il quesito di un’amministrazione (Ministero) la quale procede, mediante gare europee o tramite ordini Consip, all’acquisto delle autovetture necessarie, comprensivo di un “pacchetto manutenzione” per un periodo che varia da 6 ad 8 anni.

Il contratto di acquisto stipulato con i fornitori prevede una clausola secondo la quale nel caso in cui il veicolo sia ritirato dal servizio prima del tempo, il fornitore è tenuto a restituire il valore residuo del pacchetto manutenzione. È stato chiesto, all’Agenzia delle Entrate, in tale ipotesi se è possibile chiedere al fornitore anche la restituzione dell’IVA (pagata in anni precedenti), pur non essendo un soggetto passivo d’imposta al quale si applicano le disposizioni di cui al DPR 633/1972.

Dipende dallo split payment - In linea generale, l’evento riferito alla clausola inserita nel contratto consente al fornitore, tenuto a restituire parte del compenso, di recuperare l’Iva versata in relazione alle somme percepite anticipatamente, e ciò in applicazione dell’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972 ai sensi del quale: “se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili… o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione”.

Nella risposta si chiarisce che è irrilevante ai fini dell’applicazione della citata disposizione normativa che il soggetto acquirente non sia un soggetto passivo IVA e, quindi, non abbia potuto detrarre l’IVA sull’acquisto effettuato. E’, dunque, legittimata l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e ciò anche dopo il decorso del limite temporale di un anno previsto dal comma 3 del citato art. 26 (si ricorda, inoltre, che il diritto alla detrazione va esercitato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, “… al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo)".

Se però si tratta di acquisti soggetti alla disciplina dello split payment (ossia beni e ai servizi acquistati dal 1° gennaio 2015), poiché in tal caso l’IVA non è stata pagata al fornitore, bensì versata direttamente all’Erario, il fornitore può emettere una nota di variazione in diminuzione per documentare la parte di corrispettivo da restituire ed ha l’onere di restituire la sola quota imponibile, mentre l’istante può recuperare la relativa imposta, direttamente versata all’Erario, mediante scomputo dai successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito del meccanismo della scissione dei pagamenti ( se l’operazione non è stata assoggettata allo split payment, invece, il fornitore ha l’onere di restituire sia la quota imponibile sia la relativa imposta).
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