Per consentire agli agenti della riscossione una corretta e puntuale rendicontazione delle somme riscosse a titolo di recupero delle spese di cui all’articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Servizio del personale ha chiesto l’attribuzione di un “codice ente”.
A tal proposito, con la
Risoluzione n. 75 pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate comunica che è stato istituito il codice ente “SGP” denominato “Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Servizio del personale”, da indicare nel campo 6 “codice ufficio o ente” del modello di versamento F23.
Nella richiamata Risoluzione l’Agenzia fa sapere che il suddetto codice è pubblicato sul proprio sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Codici per i versamenti e codici attività” – “F23 - Codici per i versamenti”, “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”.
Ricordiamo che le spese in commento sono quelle inerenti i processi in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse.
Più nello specifico, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
- a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
- b) l'imposta di bollo nel processo contabile [e tributario];
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.