L’imposta sostitutiva agevolata sui premi di risultato può essere applicata solo se i premi stessi siano di
importo variabile e siano
commisurati all’effettivo incremento della produttività misurabile rispetto ai risultati realizzati negli anni precedenti e non solo quale risposta a requisiti fissati dal datore di lavoro seppure in sede di contrattazione di secondo livello.
Il monitoraggio deve essere effettuato nell’ambito di un cosiddetto “periodo congruo” al fine di verificare l’effettivo incremento della produttività che costituisce, a tutti gli effetti, presupposto per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
La detassazione dei premi di risultato è volta a premiare i dipendenti delle aziende che registrino un effettivo incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e tale incremento deve quindi essere misurabile rispetto agli obiettivi di produttività ed efficienza raggiunti nei periodi di imposta precedenti.
In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella giornata di ieri, pubblicando la
Risposta n. 143 avente per oggetto
“Detassazione Premi di Risultato - art. 1, commi 182-190 Legge n. 208 del 2015 (L. Stabilità 2016) - Redditi di lavoro dipendente Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Nel caso di specie il premio è previsto dal contratto aziendale di secondo livello con la rappresentanza sindacale unitaria e le associazioni sindacali territoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, allo scopo di promuovere obiettivi di produttività, efficienza e riduzione dell’assenteismo.
Gli obiettivi indicati dall’azienda al fine del riconoscimento dei premi di risultato sono così riassumibili:
- obiettivo di produttività, misurato attraverso l’indice di utilizzo degli impianti;
- obiettivo di efficienza, misurato attraverso l’indice di efficienza.
Entrambi gli indicatori hanno tre livelli di raggiungimento dell’obiettivo a cui è corrispondente una quota crescente di premio.
Con riferimento all’indice di utilizzo degli impianti - obiettivo di produttività - l’indice vede operare il rapporto fra ore lavorate e ore lavorabili rispetto ai soli addetti di produzione, mentre con riferimento all'indice di efficienza - obiettivo di efficienza - il risultato è dato dal rapporto fra quanto prodotto e la media mensile del personale addetto alla produzione.
L’Agenzia delle Entrate nel rispondere all’istante rinvia alla lettura combinata dell’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 che prevedono l’applicazione di una imposizione fiscale agevolata, più precisamente di un’imposta sostitutiva del 10% ai premi di risultato di importo variabile riconosciuti in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili con le modalità da definirsi con apposito Decreto Ministeriale.
L’articolo 2, comma 1, del suddetto Decreto Ministeriale del 25.03.2016 definisce in particolar modo le caratteristiche quantitative dei premi di produzione, identificandoli come
"somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione" e prevedendo al successivo comma 2 l’individuazione di alcuni criteri di
misurazione degli indici incrementali ai quali i suddetti premi devono essere commisurati.
Per rispondere al quesito si deve necessariamente definire correttamente il concetto di variabilità del premio nonché della misurabilità dell’incremento produttivo rispetto ai periodi precedenti.
Nel caso di specie l’accordo aziendale prevede la variabilità dell’importo del premio che sarà calcolato sulla base del raggiungimento degli obiettivi di produttività ed efficienza e verrà poi rideterminato sulla base della prestazione individuale, calcolata in ragione del rapporto tra giorni di effettiva presenza al lavoro e giorni dell’anno lavorabili.
Con riferimento invece all’indice di incremento seppure lo stesso istante faccia presente che il contratto non indichi i parametri di riferimento per la determinazione del miglioramento, nei fatti gli indici si sono dimostrati migliorati rispetto ai valori dell'anno precedente generando in concreto un incremento della produttività e dell'efficienza.
In particolare, il contratto aziendale non subordina l’erogazione del premio di risultato al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato all’inizio del periodo di maturazione del premio, bensì lo condiziona al raggiungimento dell’obiettivo di incremento della produttività in relazione all’indice di utilizzo degli impianti ed all’incremento della produzione.
Sulla base di quanto premesso ed in particolare per il contenuto di quest’ultimo passaggio, l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione che il raggiungimento di un incremento si sia effettivamente verificato e che pertanto nulla osti all’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata sui premi di produzione riconosciuti ai lavoratori dipendenti.