L’articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che “i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali”.
Il successivo comma 693 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 stabilisce che “l’imposta sostitutiva di cui al comma 692 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati”, precisando, inoltre, che “sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo”.
L’articolo 1, comma 694, poi, prevede che “ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al comma 692, l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000”.
Tanto premesso, per consentire il versamento della suddetta imposta sostitutiva, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituisce il seguente codice tributo:
- “1853” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali – attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e delle piante officinali spontanee - articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “codice”, il codice tributo “1853” istituito con la presente risoluzione;
- nel campo “elementi identificativi” (contenente fino a 17 caratteri alfanumerici), i dati del
- titolo di raccolta del prodotto prevalente e gli eventuali altri prodotti. A tal fine, è indicato il codice che identifica la regione che ha rilasciato il titolo di raccolta (nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato da un ente subordinato, indicare comunque il codice della regione), seguito dal codice della tipologia di prodotto prevalente, dal numero del titolo di raccolta e dai codici delle eventuali altre tipologie di prodotti. In proposito, si evidenzia che i codici della regione e della tipologia di prodotto sono individuati in base alle tabelle allegate alla presente risoluzione.
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
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Si precisa che, ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 697, della legge n. 145 del 2018, “il codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 692” è rappresentato dalla data del versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, dal codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento, dal codice tributo “1853” istituito con la presente risoluzione, dall’importo versato e dall’anno di riferimento, indicati nel modello F24.