Approda anche in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF del 15 marzo 2019 con cui sono stati definiti i nuovi coefficienti per il biennio 2018-2019, che gli allevatori dovranno utilizzare per determinare la quota di reddito prodotta dall’attività di allevamento di animali imputabile a reddito agrario e la parte eccedente imputabile a reddito d impresa. La pubblicazione è avvenuta nella giornata di ieri (GU Serie Generale n.80 del 04 aprile 2019).
L’emanazione del menzionato documento è prevista (con cadenza biennale) dall’articolo 32, comma 3 e dall’articolo 56, comma 5, del TUIR, ogni due anni, ed è volto ad individuare: a) per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, dell’articolo 32 del TUIR, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata ed il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato; b) un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi, di cui all’articolo 56, comma 5, del TUIR, necessari per determinare il reddito d’impresa relativo alla parte eccedente per le attività di allevamento di animali esercitate oltre tale limite.
Cosa prevede la normativa
In particolare la disciplina fiscale prevede che, nell’esercizio dell’attività agricola, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno (comma 1 art. 32 TUIR). Costituisce, invece, reddito d’impresa la parte eccedente. In particolare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett. b) del TUIR, è considerata, tra l’altro, attività agricola l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.
Il comma 5 dell’art. 56 TUIR prevede poi che nei confronti dei menzionati soggetti (che esercitano attività di allevamento di animali) oltre il citato limite il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al periodo precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c), ai sensi del quale sono considerati redditi d’impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32 TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
I coefficienti moltiplicatori di cui al decreto MEF non si applicano, comunque, agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha, ad ogni modo, facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni in commento. Si consideri, inoltre, che se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi in esame vanno ragguagliati alla durata di esso.
Il Decreto del 15 marzo 2019, il MEF, dunque, ha fissato la misura dei suddetti indicatori per il biennio 2018-2019, ma con una novità: sono state aggiunte le “tartarughe” e i “camelidi” (Alpaca, Lama e Guanaco) alle categorie di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito agrario.