Per le vendite di opere d’arte, nei confronti di soggetti passivi e privati, che ricadono nello speciale regime del margine, è necessario l’intervento del rappresentante fiscale nominato in Italia. Tale principio è valido per le vendite realizzate all’interno dell’Unione europea, sia in Italia sia verso altri Stati comunitari, nei confronti di soggetti passivi ma anche di privati.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a
interpello n. 582/2021.
Il regime di margine è disciplinato dalle norme contenute negli articoli da 311 a 343 della Direttiva IVA (
2006/112/CE), trasfuse negli
articoli da 36 a 40-bis del DL n. 41 del 1995, convertito con legge n. 85 del 22 marzo 1995.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 22 giugno 1995, n. 177, ha chiarito che tale regime è finalizzato a evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione sui beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, i quali dopo la prima uscita dal circuito commerciale sono ceduti a un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.
La prerogativa di questo regime consente di dare prevalenza alle disposizioni speciali rispetto all’ordinaria modalità di assolvimento dell’imposta prevista dall’art. 17, secondo comma, del Decreto IVA, il quale prevede che gli obblighi relativi a transizioni effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti, in reverse charge, dai cessionari o committenti “residenti”. Il reverse charge, però, non è conforme alle regole del regime speciale, il quale dispone la conoscenza del costo d’acquisto del bene, ai fini della determinazione del margine per il calcolo dell’acquisto.
Ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del citato DL, non sono considerate "operazioni intracomunitarie", bensì "operazioni interne" le cessioni effettuate da un cedente che - nel suo Stato UE di residenza - le assoggetta al regime del margine. Analogamente, le cessioni di beni effettuate, con applicazione del regime del margine, da operatori nazionali nei confronti di soggetti residenti in altri Stati comunitari non costituiscono cessioni intracomunitarie.
Il regime del margine, dunque, in quanto derogatorio di quello ordinario, presuppone il rispetto di alcuni adempimenti, esperibili dal solo rivenditore che, nel caso in cui sia stabilito in uno Stato non UE, possono essere adempiuti in Italia dal proprio rappresentante fiscale per le operazioni ivi territorialmente rilevanti. Questo regime prevede, infatti, una modalità di calcolo dell'imposta dovuta (sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto oppure con le percentuali forfetarie) riservato al solo cedente. D'altro canto, la disposizione di cui all'articolo 17, secondo comma, del Decreto IVA presuppone invece l'applicazione delle regole ordinarie.