Le somme corrisposte da una società che si occupa di formazione professionale in ambito aziendale ed extra aziendale e di formazione, per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro, rientrano nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’
art. 50, comma 1, lettera c) del Tuir.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con risposta a
interpello n. 619/2021.
Articolo 50 del TUIR – L’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR di cui al DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, riconduce ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».
Inoltre, il Ministero delle Finanze con la
circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, ha precisato che rientrano nell’ambito della menzionata lettera c) anche le erogazioni per corsi finalizzati a una futura eventuale occupazione di lavoro. Quindi, rientrano in tale previsione anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro.
In merito, la
risoluzione n. 365/E del 21 novembre 2002, ha precisato che i contributi a fondo perduto erogati in favore di soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva della Regione sono soggetti a tassazione ai sensi del citato art. 50 del Tuir, in quanto si tratta di erogazioni corrisposte per il sostenimento dei costi relativi alla formazione dei soggetti interessati, al fine di favorire un miglioramento delle qualità e delle capacità professionali, e quindi l’inserimento nel mondo del lavoro.
È opportuno evidenziare che l’obiettivo della società istante viene realizzato attraverso la concessione di carte ILA (Individual Learning Account), le quali sono un titolo di credito che il beneficiario può utilizzare per acquisire servizi formativi a supporto di auto-imprenditorialità, aventi la finalità di agevolare l’inserimento dei beneficiari medesimi nel mondo del lavoro.
Alla luce di ciò, le somme rimborsate dalla Provincia alla società istante non costituiscono reddito per quest’ultima in quanto non rappresentano un corrispettivo ma la mera restituzione delle somme anticipate ai beneficiari delle carte per conto della provincia.
Invece, le somme erogate dalla società istante, ai beneficiari, a titolo di ristoro delle spese da questi sostenute per l’acquisizione dei servizi formativi costituiscono, in capo ai beneficiari stessi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in conformità con il citato articolo 50 del Tuir.
Infine, si evidenzia che l’imponibilità delle somme in esame non è esclusa, neanche in parte, da disposizioni speciali di esenzione dall’imposta sul reddito, a differenza di quanto previsto per alcuni compensi che rientrano nella lettera c) dell’art. 50 del TUIR.