Alle cessioni/locazioni connesse all’emergenza Covid-19 del dispositivo medicale denominato Videobroncoscopio è applicabile il regime Iva agevolato con esenzione fino al 31 dicembre 2020 e attuazione dell’aliquota Iva al 5% dal 1° gennaio 2021, salvo prova contraria di un uso “incompatibile” con le finalità perseguite dalla norma.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta ad
interpello n. 645/2021.
In tale sede, l’istante è una s.r.l. che commercializza, inter alia, il dispositivo medicale denominato “Videobroncoscopio” e le relative varianti. Il prodotto, oltre ad essere conforme a quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE sulla strumentazione medica, viene utilizzato prevalentemente per l’esame endoscopico, diagnostico e terapeutico delle vie aeree. In merito, la società chiede di sapere se è possibile beneficiare dell’agevolazione IVA - indipendentemente dalla finalità di acquisto del bene - ai sensi dell’
articolo 124 del D.L. 34/2020 e se, in caso affermativo, è possibile applicarla retroattivamente alle cessioni di beni effettuate a partire da maggio 2020.
La disciplina Iva agevolata -L’
articolo 124, del decreto legge n. 34/2020, ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 stabilendo che le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall’Iva. A seguito di tale disposizione, è stata modificata la Tabella A, Parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633/1972, alla quale viene aggiunto il numero 1-ter.1, recante un elenco di beni tra cui è compresa la “strumentazione diagnostica Covid-19”, le cui cessioni sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Ambito oggettivo del regime agevolativo –La
circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 ha chiarito che si fa riferimento a beni contenuti nell’elenco indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione UE
2020/491 del 3 aprile 2020.
Inizialmente la Commissione UE e successivamente il legislatore italiano hanno ritenuto questi beni necessari per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle pandemie in genere, per la cura delle persone affette da questi virus e per la protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario. Il Fisco ha comunque rilevato che, a differenza di quello allegato alla Decisione della Commissione UE 2020/491, considerando la formulazione e l’eccezionalità della norma, l’elenco non ha natura esemplificativa ma tassativa. Concorde con quanto appena esposto è stata anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Ambito soggettivo del regime agevolativo– Il regime in esame è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.
Una volta importati, infatti, i beni in esame possono essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale, usufruendo tutte, importazione compresa, del trattamento Iva di favore. La norma non presenta in riferimento a ciò nessun ostacolo.
Ulteriori modifiche alla disciplina Iva sono state introdotte con il
comma 452, articolo 1, della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2021), il quale, in buona sostanza, ha stabilito che in deroga all’articolo 124, comma 1, DL n. 34/2020, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’
articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, fino al 31 dicembre 2022.
In congiunzione con il comma 453 relativo ai vaccini, il comma 452 costituisce norma di recepimento della Direttiva UE 2020/2020, la quale, in risposta alla Pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, consentendo agli Stati membri di stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’IVA con diritto alla detrazione per le forniture dei vaccini e quelle per diagnostica in vitro riferite all’ultimo Virus, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.
Strumentazione diagnostica per Covid-19– Con specifico riguardo, la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell’esenzione IVA
solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro del Covid-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile.
Il Legislatore ha provveduto a rettificare il disallineamento rispetto alla normativa unionale mediante la previsione dell’
articolo 3-ter, comma 1, DL n. 183/2020.
In conclusione, si precisa che, al fine di realizzare una perfetta continuità tra le due discipline così da poter garantire l’applicazione dell’esenzione con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2022, la
Direttiva 98/79/CE sarà abrogata dal 26 maggio 2022.
Emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio, pertanto, al bene in esame è possibile applicare il regime Iva agevolato purché si rispetti la finalità sanitaria.