4 giugno 2018

Remissione in bonis: cambia il modello F24 per due codici tributo

Autore: Pasquale Pirone
Per la remissione in bonis restano fermi due codici tributo ma cambia il modello di pagamento (va utilizzato il Modello F24 Elementi identificativi e non più quello ordinario). A stabilirlo è la Risoluzione n. 42/E emanata lo scorso 1° giugno dall’Agenzia delle Entrate. Sempre nella giornata di ieri è stata emanata anche la Risoluzione n. 41/E, con cui si istituisce la causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela “ENBISIT”.

Pe la remissione in bonis - Previsto dall’articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012, tale istituto offre la possibilità, al contribuente, di rimediare all’omissione di una comunicazione o di un adempimento da cui si fanno dipendere determinati benefici fiscali o l’accesso ad alcuni regimi opzionali. La sua applicazione prevede la necessità di regolarizzare la “dimenticanza” entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, pagando la dovuta sanzione di 250 euro.

Con la risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 furono istituiti, tra l’altro, i codici tributo, da utilizzare nel modello F24: “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DL n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”; R “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DL n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.

Con la risoluzione citata in premessa, è stabilito che, a decorrere dall’11 giugno 2018, i predetti codici andranno utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), e non più in quello ordinario. Per la compilazione, oltre ad indicare i dati anagrafici del contribuente, va compilata la sezione “ERARIO ED ALTRO” dove non andrà valorizzato il campo “elementi identificativi”. Sono, invece, da compilarsi il campo “Tipo” (indicare la lettera R); il campo codice (riportare uno dei codici tra 8114 e 8115); il campo “anno di riferimento” (dove indicare l’anno per cui si effettua il versamento, nella forma “AAAA”).

La causale ESIT – Facendo seguito alla convenzione del 9 aprile 2018 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela “ENBISIT” con cui è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’anzidetto Ente e data la successiva richiesta da parte dell’INPS stessa (nota prot. n. 0023.19/04/2018.0053084 del 19 aprile 2018) per l’istituzione della relativa causale di versamento, l’Amministrazione finanziaria ha emanato la risoluzione n. 41/E/2018, istituendo la predetta causale. In particolare si tratta della causale contributo “ESIT” denominata “Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela” “ENBISIT” da esporre nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”. Nel modello di pagamento vanno altresì valorizzati il campo “codice sede” (riportare il codice della sede INPS competente); il campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” (indicare la matricola INPS dell’azienda); il campo “periodo di riferimento” (dove riportare, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”, senza valorizzare la colonna “a mm/aaaa”).
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