26 giugno 2019

Restituzione somme non dovute: chiarimenti del Fisco

Autore: Redazione Fiscal Focus
Dalle indicazioni fornite nella Risposta n° 206/2019, si evince che l’Ente istante dovrà recuperare da ciascun dipendente la somma statuita dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia ancora in essere, l’ente riconoscerà l’onere deducibile fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente: in tal caso l’imponibile sarà calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore.

Di contro, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, l’Ente dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione in cui venga attestata la percezione dell’importo stabilito dal giudice – al lordo delle ritenute Irpef – per consentire ai ricorrenti di avvalersi, in sede di dichiarazione, dell’onere deducibile.

Quesito
L’interpello posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda un Ente che è stato condannato al pagamento di X euro in favore di quattro dipendenti ricorrenti. Tale somma veniva liquidata, a ciascun dipendente, in tre rate di pari importo su cui venivano calcolati i contributi previdenziali e soggetti a tassazione separata Irpef. In seguito, la Corte di Appello Sezione Lavoro riformava la sentenza di primo grado, stabilendo che le somme riconosciute dal giudice di prime cure in favore dei predetti dipendenti non sono dovute.

L’istante, dovendo recuperare le somme erogate, in esecuzione della sentenza di primo grado, chiede di conoscere il corretto comportamento che, ai fini fiscali, deve adottare al riguardo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia precisa che l’articolo 10, comma 1, lett. d-bis del TUIR prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti […]”.

Come precisato con circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, richiamata dalle successive risoluzioni 29 luglio 2005, n. 110/E e 29 febbraio 2008, n. 71/E, l'introduzione di tale onere deducibile risponde all'esigenza di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione, secondo il criterio di cassa, e poi restituite al soggetto erogatore.

L'onere deducibile previsto dall’articolo 10 potrà essere riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta (fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente o di pensione) e non concorrerà a formare il reddito imponibile. Inoltre, “[…] L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del MEF”.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, l’Ente istante dovrà recuperare da ciascun dipendente la somma statuita dal giudice al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.
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