28 aprile 2018

Reverse charge nel settore edile a doppia via

Autore: Anna Eleonora Erario
Le prestazioni di servizi rese nel settore edile sono soggette a due distinte fattispecie di reverse charge a seconda del tipo di prestazione.
La Legge di Stabilità 2015, integrando l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico.

In particolare, con riferimento al settore edile, in conformità alla Direttiva comunitaria 2006/112/CE, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la nuova lettera a-ter) al comma 6 dell’articolo 17 del DPR 633/1972, prevedendo l’applicazione del reverse charge alle:
  • “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

L’applicazione del reverse charge a tali prestazioni si affianca a quella di cui alla lett. a) dello stesso comma 6 dell’art. 17, che si riferisce, invece, alle:
  • prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E/2015, aveva cercato di fare chiarezza su quando si verifica la fattispecie di reverse charge di cui alla lett. a) e quando, invece, si verifica la fattispecie di cui alla lett. a-ter), precisando che il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto a quello di cui alla lettera a) del comma 6, ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti.

Differenti sono, infatti, i presupposti e l’ambito applicativo dei due tipi di norma.

Nel caso del reverse charge di cui alla lett. a) (prestazioni di servizi nel settore edile rese da subappaltatori):
  • non rileva il codice attività del prestatore, ma che la prestazione svolta rientri, dal punto di vista oggettivo, in una delle attività comprese nella sezione F della Tabella ATECO 2007;
  • la disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (per cui sono escluse le prestazioni rese dell’appaltatore al committente principale);
  • riguardando la norma le prestazioni di servizi, sono escluse le cessioni di beni, inclusa la fornitura di beni con posa in opera.

Nel caso del reverse charge di cui alla lett. a-ter) (prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici):
  • per individuare tale tipo di prestazioni collegate al comparto edilizio, si deve fare riferimento per lo più alla Divisione 43 della tabella ATECO 2007 (non rileva il codice attività del prestatore, ma che la prestazione svolta rientri, dal punto di vista oggettivo, in una delle attività comprese nella suddetta Divisione della tabella ATECO). Il reverse charge si applica indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.
  • riguardando la norma le prestazioni di servizi, sono escluse le cessioni di beni, inclusa la fornitura di beni con posa in opera;
  • il sistema dell’inversione contabile si applica a prescindere:

    1. dalla circostanza che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
    2. dalla circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
    3. dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti;
    4. dalla tipologia di attività esercitata.

In tal senso, la relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015 afferma che il reverse charge di cui alla lett. a-ter) “riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali”.

Il reverse charge di cui alla lettera a) dell’articolo 17, sesto comma, continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.
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