I redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfettariamente del 30 per cento, ai sensi dell’articolo 188- bis del
TUIR.
Il comma 632 della
Legge n. 147/2013 prevede che la riduzione forfettaria del cambio di cui all’articolo 188-bis, sia stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare, su conforme parere della Banca d’Italia, entro il 15 febbraio di ciascun anno. Tale riduzione forfettaria non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.
Pertanto, con il
Provvedimento Prot. n. 72447/2020, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 175233 del 10 febbraio 2020, l’Amministrazione Finanziaria viene determinata nel 33,69 per cento la riduzione forfettaria del cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 188-bis, i redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfettariamente del 30 per cento.