2 febbraio 2019

Riforma dei concorsi pronostici sportivi nella Legge di Bilancio 2019

Autore: Pietro Mosella
Tra i diversi provvedimenti adottati nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stata prevista anche la riforma dei concorsi pronostici sportivi, contemplata all’articolo 1, commi da 634 a 639, della suddetta legge.
Tale provvedimento è stato adottato, come precisato dal comma 634, al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo.
Proprio per il fine suddetto, lo stesso comma 634, prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al D. Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla Legge 22 aprile 1953, n. 342.

A tal proposito, si ricorda che, il citato decreto, prevede agli articoli da 1 a 3 che, l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato. Inoltre, prevede che, l'organizzazione e l'esercizio delle predette attività sono affidate al Ministero delle Finanze, il quale può effettuarne la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguata garanzia di idoneità.
In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione, sono stabilite in speciali convenzioni. I proventi derivanti dall'esercizio delle predette attività, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle Finanze.

Le novità – Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli citato in precedenza - come disposto dal successivo comma 635 - si andrà a definire:
  • la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi;
  • le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche;
  • la gestione ed il controllo dei flussi finanziari;
  • la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco;
  • la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all’articolo 1, comma 283, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

I nuovi criteri di ripartizione della posta di gioco definiscono, inoltre, la percentuale da destinare a ciascuna attività:

a) percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per attività sociali, sportive e culturali: tra l’11 e il 13 per cento.


La nuova ripartizione, non prevede più la percentuale dell’imposta unica e del diritto fisso (abrogati dal successivo comma 638), ma innalza quella destinata al montepremi, il cosiddetto payout, passando dall’attuale 50 per cento ad una forchetta tra il 74 ed il 76 per cento.

Con il richiamato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – come precisato al comma 636 – si dispone che vengano individuati anche i concorsi pronostici sportivi di cui al D.M. 19 giugno 2003, n. 179, ovvero Totocalcio, IL9 (concorso abbinato al totocalcio), Totogol, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive, di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

A partire dal 1° luglio 2019 e sino alla data di entrata in vigore del provvedimento suddetto – come disposto dal successivo comma 637 - la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

a) percentuale destinata al montepremi: 75 per cento;
b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;
c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;
d) percentuale destinata alla società Sport e salute Spa per le attività citate: 12 per cento.


È, altresì, stabilito (comma 638) che, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi (di cui al D.M. 19 giugno 2003, n. 179), sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive (di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278) e il diritto fisso (di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 della Legge n. 412/1991), relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi.

Infine, il comma 639, stabilisce che «ferma restando la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali».
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