In data 27 giugno 2019, l’ Agenzia delle Entrate, con
provvedimento n. 224245/2019 ha approvato il modello, ad uso degli uffici della stessa Agenzia per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché il fac-simile ad uso dei soggetti interessati per la richiesta del certificato stesso.
Il presente provvedimento approva, altresì, le istruzioni relative alle modalità di rilascio e alla tipologia dei debiti tributari da riportare sul Certificato unico debiti tributari nonché le istruzioni afferenti alla richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati.
In materia del Codice della Crisi d’impresa, è proprio l’art. 364 a prevedere - in materia di certificazione dei debiti tributari - al comma 1, che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria devono rilasciare su richiesta del debitore o del Tribunale un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti.
Al comma 2 precisa che l’Agenzia deve adottare con proprio provvedimento modelli per la certificazione dei debiti tributari, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, e dell’esistenza di contestazioni nonché le istruzioni agli uffici competenti al rilascio e definire un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.
L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite il modello Richiesta certificato unico debiti tributari.
Il debitore può richiedere il certificato personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato. Se la richiesta è presentata dal debitore è dovuta l’imposta di bollo e i relativi certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali.
Certificato unico debiti tributari (Allegato A) e i termini di rilascio
L’ufficio ricevente la richiesta verifica innanzitutto la propria competenza all’emissione del certificato in base al domicilio fiscale del debitore e, in caso negativo, trasmette immediatamente la richiesta all’ufficio competente, dandone contestualmente notizia al richiedente.
Il Certificato unico debiti tributari è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente.
Modello con relative istruzioni per la richiesta del Certificato unico debiti tributari
Nell’allegato B viene precisato che i dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per il rilascio del certificato unico debiti tributari (Art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14). Viene definito il conferimento dei dati i quali devono essere forniti obbligatoriamente per il rilascio del certificato unico debiti tributari (Art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14). Il periodo di conservazione dei dati è circoscritto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della richiesta.
L’Amministrazione finanziaria stabilisce che i dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l’utilizzo. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti.
Infine si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico,
non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Modalità di presentazione del modello
Il modello debitamente compilato e sottoscritto è presentato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente: mediante consegna diretta all’ufficio che rilascia la relativa ricevuta; mediante raccomandata con avviso di ricevimento allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello; mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “
Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D. lgs. n. 14/2019)”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello