7 marzo 2018

Rimborsi. Sì al ricorso contro il silenzio rifiuto dell’ufficio non competente

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 6 marzo 2018

Autore: PAOLA MAURO
L'istanza di rimborso presentata a un ufficio incompetente dell’Agenzia delle Entrate è valida a tutti gli effetti e pertanto la mancata risposta forma il silenzio-rifiuto impugnabile in CTP.

È quanto emerge dall’ordinanza n. 5203/2018 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione, che respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Il giudizio nasce dal silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria su un’istanza di rimborso per imposte catastali erroneamente versate.

L’istanza in questione è stata presentata presso un ufficio incompetente; e su tale errore ha fatto leva l’Agenzia delle Entrate nel chiedere agli Ermellini di annullare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che ha disposto il rimborso, ritenendo comunque ammissibile il ricorso proposto dal contribuente.

La difesa erariale, nel giudizio di legittimità, ha sostenuto che l’istanza di rimborso presentata a un ufficio incompetente, anche della stessa amministrazione, osta alla formazione di un regolare provvedimento tacito di rifiuto, con la conseguente inammissibilità del ricorso in CTP avverso quest’ultimo.

Di diverso avviso i giudici di legittimità.

Con l’ordinanza n. 5203/2018, la Suprema Corte decide di dare continuità all’indirizzo secondo cui:
  • «in tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la presentazione di un'istanza di rimborso a un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente (quando non estraneo all'Amministrazione finanziaria e, nella specie, coincidente con una diversa direzione regionale) è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Cost.» (Cass. n. 4773/2009; n. 15180/2009, n. 2810/2009; n. 27117/2016).

Nel caso concreto la CTR si è correttamente adeguata a questo principio.

Perciò gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, condannandola al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità.
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