La detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dalla
Legge n. 296/2006 che ne ha definito l’ambito di applicazione, gli interventi agevolabili, la percentuale di detrazione spettante nonché le modalità di fruizione della detrazione.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75 per cento delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
Nell’
interpello n. 481/2019 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente istante vorrebbe acquisire, unitamente agli altri comproprietari, di un'unità abitativa facente parte di un condominio, il credito corrispondente alla detrazione spettante prevista per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici di un altro condomino.
Cessione del credito - Riguardo ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, nelle circolari n. 11/2018 e
n. 17/2018, è stato chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai fornitori”, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
La detrazione potrà essere, dunque, ceduta:
- nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali;
- nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
L’Amministrazione Finanziaria, in passato, ha chiarito che il condomino può cedere l'intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, per la quota a lui imputabile. Inoltre, il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
L'utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento, tant’è che ogni singolo condomino può cedere solo l'intera detrazione, porta a ritenere che, all'atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto.
Nel caso in esame, pertanto, solo uno dei comproprietari dell'unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d'imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica.
Il condomino cessionario una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
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